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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 26/10/2006, n. 30
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Art. 1 - Istituzione dell'area naturale protetta1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 R(Norme pe |
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Art. 2 - Finalità1. Le finalità istitutive del Parco naturale regionale "Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase" sono le seguenti: a) conservare e recuperare la biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti nel |
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Art. 3 - Gestione1. Ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n. 19/1997 Rla gestione del Parco natura |
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Art. 4 - Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale1. Sull'intero territorio del Parco naturale regionale "Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase" sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di: a) aprire nuove cave, miniere e discariche; b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 R(Legge-quadro sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio; c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali; d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e |
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Art. 5 - Strumenti di attuazione1. Per l'attuazione delle finalità del Parco naturale regionale "Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase", l'Ente di |
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Art. 6 - Piano territoriale dell'area naturale protetta1. Il Piano territoriale del Parco naturale regionale "Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase" deve: a) precisare mediante zonizzazione, secondo quanto previsto dall'articolo 12 della L. n. 394/1991, le destinazioni delle diverse parti dell'area naturale protetta; b) individuare le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino ambi |
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Art. 7 - Piano pluriennale economico sociale1. Il Piano pluriennale economico sociale del Parco naturale regionale "Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase" è predisposto dalla Comunità delle aree naturali protette della provincia di Lecce, organo de |
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Art. 8 - Regolamento1. Il regolamento, predisposto e approvato con le modalità previste dall'articolo 11 della L. |
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Art. 9 - Nulla osta e pareri1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti all'interno dell'area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta |
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Art. 10 - Sanzioni1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui all'articolo 30 della L. n. 394/1991. 2. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa di euro 1032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso. 3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia. |
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Art. 11 - Indennizzi1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili situati nel Parco naturale regionale "Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase" sono erogati direttamente dall'Ente di gestione di cui all'articolo 3, facendovi fronte con il proprio bilancio. |
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Art. 12 - Sorveglianza del territorio1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione, che l'esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sul |
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Art. 13 - Vigilanza1. Le funzioni amministrative di vigilanza connesse all'attuazione della presente legge sono espletat |
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Art. 14 - Norme finanziarie1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico dell'organismo di gestione. |
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Art. 15 - Gestione provvisoria1. Fino alla costituzione dell'Ente di gestione di cui all'articolo 3, la gestione del Parco naturale regionale "Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase" è affidata, per un minimo di cinque anni, a un Consorzio di gestione provvisoria istituito dai Sindaci dei comuni di Alessano, Andrano, Castrignano del Capo |
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Art. 16 - Indirizzi per la gestione provvisoria1. Le competenze e funzioni degli Enti di gestione provvisoria individuati per ciascuna Area protetta istituita o da istituirsi ai sensi della L.R. n |
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Allegato AParte di provvedimento in formato grafico |
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