Delib. G.R. Campania 30/12/2014, n. 751 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Delib. G.R. Campania 30/12/2014, n. 751

L.R. n. 20 del 9 dicembre 2013 "Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e dei roghi di rifiuti", articolo 7 comma 6 - Approvazione Protocollo Operativo per la rimozione e manipolazione di prodotti in cemento amianto di modeste dimensioni.
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[Premessa]



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- che l’art. 7 della Legge Regionale 9 dicembre 2013, n. 20, allo scopo di prevenire la pratica illegale, più volte verificata in ambito regionale, dell’abbandono incontrollato di materiali contenenti amianto ed incentivare il corretto smaltimento dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente di settore e in materia di sicurezza, tutela della salute, salvaguardia dell’ambiente e della pubblica e privata incolumità, stabilisce, tra l'altro, che:

- “I comuni, singolarmente o in forma associata, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono all'attivazione di siti di stoccaggio, debitamente autorizzati, dei rifiuti contenenti amianto da depositare in ambienti chiusi e protetti”;

- “i cittadini che intendono provvedere in proprio alla rimozione di manufatti in cemento amianto, per quantitativi non superiori ad una tonnellata, comunicano all’ufficio comunale competente

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Allegato A - Protocollo tecnico per la rimozione e manipolazione dei prodotti in cemento amianto di modeste dimensioni (art.7, comma 6, della L.R. 9 dicembre 2013, n. 20 - “Misure urgenti per la raccolta, la messa in sicurezza, la prevenzione dell’abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti contenenti amianto – RCA”)

Premessa

La L.R. n. 20/2013, allo scopo di prevenire la pratica illegale, più volte verificata in ambito regionale, dell’abbandono incontrollato di rifiuti contenenti amianto ed incentivarne il corretto smaltimento nel rispetto della normativa vigente di settore e in materia di sicurezza, tutela della salute, salvaguardia dell’ambiente e della pubblica e privata incolumità, stabilisce, tra l’altro, che:

- i Comuni, singolarmente o in forma associata, provvedono all’attivazione di siti di stoccaggio, debitamente autorizzati, dei rifiuti contenenti amianto da depositare in ambienti chiusi e protetti;

- la Giunta Regionale emani un disciplinare tecnico che stabilisca le modalità per la raccolta, la messa in sicurezza, la prevenzione dell’abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti contenenti amianto da inserire nei regolamenti comunali, nonché i criteri di precedenza per l’assegnazione di contributi e il protocollo tecnico per la rimozione e manipolazione dei prodotti in cemento amianto di modeste dimensioni;

- i cittadini che intendono provvedere in proprio alla rimozione, per quantitativi non superiori ad una tonnellata, comunicano all’ufficio comunale competente tutte le informazioni richieste almeno dieci giorni prima delle data fissata per le operazioni di rimozione.

In ottemperanza di quanto stabilito dalla richiamata L.R. 20/2013, il TAVOLO TECNICO, costituito con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema, n. 610 del 23/04/2014, ha redatto il presente protocollo operativo finalizzato ad una regolamentazione semplificata delle procedure tecniche ed amministrative inerenti le operazioni di rimozione e raccolta di determinate tipologie e limitati quantitativi di MCA, con modalità tali da non costituire fonte di pericolo né per il soggetto che procede alla rimozione né per le persone e l’ambiente circostante. Come è noto la pericolosità dell’amianto risiede nella liberazione di fibre cancerogene per inalazione. Le precauzioni da richiedere, pertanto, devono essere mirate da una parte, alla limitazione della loro produzione per la salvaguardia degli ambienti di vita circostanti e, dall’altra, alla salvaguardia delle persone che intendono effettuare le operazioni di rimozione, di cui al presente disciplinare, mediante l’utilizzo di specifici mezzi di protezione individuale.

Detti interventi, semprechè attuati nel puntuale rispetto del protocollo in parola e con l’adozione delle semplici precauzioni operative ivi descritte, si ritengono operazioni di bonifica comportanti un livello di rischio reale contenuto.


Requisiti preliminari per l’applicazione del protocollo tecnico

Condizione necessaria per l’applicazione del presente disciplinare è l’accertamento preventivo, da parte del proprietario dei manufatti in cemento amianto, di seguito indicati, di cui intende disfarsi, dell’effettiva attivazione ed operatività del/i sito/i di stoccaggio individuato/i dal Comune di appartenenza, singolarmente o in forma associata con altri Comuni, così come stabilito dall’art. 7 della richiamata L.R. 20/2013. In caso contrario, la rimozione e il conseguente smaltimento dei MCA dovrà avvenire solo ad opera di imprese specializzate, previa stesura del Piano di Lavoro, secondo procedure di sicurezza finalizzate alla protezione dei lavoratori dell’impresa stessa e dell’ambiente, così come stabilito dall’art. 256 del D.Lgs 81/2008, dal Piano Regionale Amianto (PRA) e dagli specifici regolamenti in materia.

Condizioni specifiche ai fini dell’applicabilità del protocollo:

- i soggetti che possono usufruire di tale procedura semplificata, sono unicamente i proprietari di unità abitative nel cui ambito sono presenti limitate quantità di manufatti in cemento amianto, che intendono procedere personalmente e per una sola volta alla rimozione degli stessi materiali senza il coinvolgimento di nessun altra persona;

- i MCA devono essere situati all’esterno o nelle pertinenze delle unità abitative, dovendosi tassativamente escludere interventi di rimozione di MCA in ambienti chiusi;

- la tipologia dei MCA in matrice compatta che i soggetti, come sopra definiti, possono rimuovere, è quella di seguito indicata:

1. Lastre in cemento amianto piane o ondulate (purché non danneggiate da incendio, eventi atmosferici straordinari o altro);

2. Manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati senza provocare rotture polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, tubazioni, vasche, ecc.);

3. mattonelle in vinil amianto non in opera;


Limitazioni operative e quantitativi massimi che è

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Allegato B - Dichiarazione presentata da privato cittadino per un intervento di “rimozione e smaltimento di limitati quantitativi di manufatti in amianto in matrice compatta” con allegata documentazione fotografica dei materiali e del sito interessato art. 7, l.r. 9 dicembre 2013, n. 20

Parte di provvedimento in formato grafico

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