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Sent. C. Giustizia UE 06/05/2014, n. C-43/12

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Ricorso di annullamento — Direttiva 2011/82/UE — Scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale — Scelta del fondamento giuridico — Articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE — Articolo 91 TFUE — Mantenimento degli effetti della direttiva in caso di annullamento

1) È annullata la direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.

2) Gli effetti della direttiva 2011/82 sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può eccedere i dodici mesi dalla data di pronuncia della presente sentenza, di una nuova direttiva basata sul fondamento giuridico appropriato, ossia l’articolo 91, paragrafo 1, lettera c), TFUE.

3) Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sono condannati alle spese.

4) Il Regno del Belgio, l’Irlanda, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, il Regno di Svezia nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.

Dalla redazione