Con distinti ricorsi depositati rispettivamente in data 14.12.2012 e 20.12.2012 i ricorrenti impugnavano la determinazione 340 del 2.10.2012 del Comune di Capalbio che aveva approvato il PAPMAA presentato dalla società controinteressata nonché una serie di atti ad essa prodromici.
In sostanza l’interesse comune dei ricorrenti era quello di opporsi alla costruzione di un impianto a biogas nella campagna del Comune di Capalbio dove tutti i ricorrenti persone fisiche avevano una casa di abitazione, impianto che era inserito nella proposta di piano aziendale per il miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA ) presentato dalla Sacra s.r.l.
Ad avviso dei ricorrenti l’impianto veniva a porsi all’interno di un Sito di Interesse comunitario e comunque in una zona soggetta a numerosi vincoli ambientali a ridosso del Lago di Burano ed all’interno di un’area naturalistica che accoglie numerose specie di uccelli migratori.
Nell’aprile 2012 il Comune di Capalbio aveva deciso di annullare in autotutela una precedente approvazione del PAPMAA presentato da Sacra s.r.l. poiché non era risultata la piena disponibilità dell’area su cui far sorgere l’impianto che costituiva condizione imprescindibile per l’autorizzazione.
Il provvedimento era stato impugnato dalla società controinteressata che aveva ottenuto inizialmente un provvedimento favorevole da parte del Presidente della sezione in attesa della camera di consiglio in virtù del quale era proseguita l’istruttoria con espressione della V.I.A. da parte del Comune e successiva presentazione di una nuova domanda di PAPMAA da parte della società, nonostante vi fosse stato poi il rigetto della richiesta cautelare alla camera di consiglio del 23.5.2012.
Ed è proprio in relazione alla nuova istanza che era giunta la determinazione 340 del 2.10.2012 oggetto del ricorso.
Il ricorso presentato da Furio Colombo e Alice Oxman si fonda su sette motivi.
Il primo di essi contesta la violazione del principio di precauzione di cui all’art. 191 del Trattato dell’unione Europea nonché la violazione delle norme comunitarie e nazionali che impongono vincoli sul Lago di Burano e le zone circostanti, nonché della L. 241/1990 oltre all’eccesso di potere per illogicità manifesta e carenza di istruttoria.
Si fa innanzitutto riferimento alle perplessità espresse dal Ministero dell’Ambiente nella nota del 17.2.2012, emessa in occasione del precedente procedimento conclusosi con il rigetto dell’istanza, in considerazione della delicatezza sul piano ambientale del contesto in cui andava a porsi la centrale a biogas.
Il principio di cui all’art. 191 del Trattato è stato inserito anche nell’ordinamento nazionale all’art. 3 ter D.lgs. 152/2006 e nel caso di specie il Comune di Capalbio non avrebbe tenuto conto del fatto che l’habitat naturale presente nella zona in cui dovrebbe sorgere la centrale è particolarmente delicato essendo caratterizzato anche da una ZPS ( Zona di Protezione speciale ) che deve garantire la sopravvivenza e la riproduzione di alcune