1. La società ricorrente otteneva permesso di costruire, in data 22 luglio 2009, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore ad 1 MW in agro del Comune di Cursi.
A seguito della comunicazione di inizio lavori (nonché a seguito di ricorso giurisdizionale interposto da terzi proprietari di terreni limitrofi all’area oggetto di intervento), il Comune di Cursi annullava in autotutela il predetto permesso di costruire sia per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 119 del 2010 con la quale si dichiarava l’illegittimità costituzionale della legge regionale n. 31 del 2008 (la quale consentiva per impianti ricompresi tra i 20 kw ed i 100 kw di evitare il procedimento dell’autorizzazione unica regionale), sia per l’erronea classificazione dell’area alla stregua di ambito territoriale esteso C del PUTT piuttosto che “B”, sia per la mancanza di un titolo idoneo a dimostrare la disponibilità dell’area (risultando inidonea tal fine, nella prospettiva dell’amministrazione comunale, il contratto di opzione stipulato tra la società ricorrente ed i proprietari dell’area per la concessione di un diritto di superficie).
2. La suddetta determinazione di annullamento veniva impugnata per i seguenti motivi:
a) violazione dell’art. 21-nonies ed erroneità dei presupposti, in quanto la citata pronunzia di incostituzionalità non avrebbe potuto sortire effetto su un rapporto da ritenersi ormai esaurito;
b) eccesso di potere per erroneità dei presupposti nella parte in cui l’amministrazione avrebbe ritenuto sussistente un vincolo paesaggistico sulla base di una errata rappresentazione dello stato dei luoghi;
c) erroneità dei presupposti nella parte in cui l’amministrazione ha ritenuto l’insussistenza di un titolo di disponibilità dell’area, laddove il contrato di opzione stipulato tra società ricorrente e soggetti proprietari risulterebbe al contrario idoneo ai fin