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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. TAR. Campania Napoli 02/04/2014, n. 1908
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SENTENZAIl Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) |
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FATTOCon il gravame in epigrafe, la ricorrente impugna l’ordine di demolizione n. 37725 del 5.10.2009, spedito ex articolo 27 del d.p.r. 380/2001 dal Comune di Pozzuoli a fronte dell’abusiva realizzazione, alla via Fondi di Cigliano n. 24, delle opere ivi descritte, consistenti in un manufatto in blocchi di lapil cemento con copertura in scatolari di ferro e lamiere |
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DIRITTOIl ricorso è infondato e, pertanto, va respinto. Con una prima censura la ricorrente deduce che il manufatto in contestazione sarebbe stato realizzato prima del 1967 e fatto oggetto di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione con cambio di destinazione d’uso (da deposito in abitazione). Rileva, di contro, il Collegio che il costrutto giuridico attoreo prende abbrivio da una premessa che, avuto riguardo alle risultanze istruttorie, si rivela priva di qualsivoglia appiglio probatorio. La censura in esame muove, infatti, dall’affermata preesistenza edilizia ed è proprio nella suddetta prospettiva che accredita la derubricazione dell’intervento eseguito da nuova costruzione a intervento conservativo cd. di edilizia minore, con conseguente mitigazione del trattamento sanzionatorio. Ed è sempre muovendo da tale assunto, riqualificando cioè l’intervento come di ordinaria e straordinaria manutenzione, che il ricorrente predica la sostanziale compatibilità dell’opera al locale regime urbanistico e vincolistico, evidenziando come sarebbe tuttora pendente un’istanza di accertamento di conformità Orbene, sul punto deve rilevarsi, in apice, che il ricorrente si è limitato ad argomentare genericamente la preesistenza di un manufatto, non meglio descritto, non peritandosi di addurre a sostegno di tale assunto alcun elemento di prova idoneo a suffragarne la sua effettiva esistenza fin dal 1967 ovvero la sua legittima realizzazione. Ed, invero, il ricorrente ha prodotto una relazione di consulenza nella quale il tecnico di parte si limita a rilevare che “…il manufatto in oggetto è stato realizzato su una preesistenza edilizia realizzata in anni addietro utilizzata come deposito attrezzi…”. Risultano, altresì, allegate due dichiarazioni scritte in cui si afferma la risalenza dell’opera a circa venti anni prima Appare di tutta evidenza come i suddetti dati probatori siano del tutto inappaganti ai fini qui in rilievo. L’epoca di realizzazione dell’opera non può, infatti, assurgere, di per sé, a fattore scriminante, salvo che il ricorrente riesca adeguatamente a provare la sua preesistenza al 1967 (e la sua ubicazione al di fuori del perimetro del centro urbano) e alla data di imposizione del vincolo. Ed, infatti, l'obbligo di richiedere la licenza edilizia (ora permesso di costruire) per realizzare nuove edificazioni è stato introdotto dall'art. 31, legge urbanistica n. 1150 del 1942 esclusivamente per gli immobili situati nei centri urbani. Solo a seguito dell'approvazione della c.d. legge ponte n. 765 del 1967, tale obbligo di munirsi del titolo abilitativo ad edificare è stato esteso all'intero territorio comunale (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 15/09/2010, n. 17416; T.A.R. Umbria, sez. I, 14/07/1981, n. 250). La rilevata lacuna nell’impianto assertivo della domanda attorea non può che refluire a danno della tesi di parte ricorrente. Sul punto non può, infatti, essere sottaciuto che il principio cd. dispositivo con metodo acquisitivo – operante nel processo ammini |
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P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come i |
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