Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito specificate.
1. La doglianza riferita alla qualificazione giuridica dell'intervento edilizio abusivo è manifestamente infondata. Correttamente, infatti, i giudici del merito hanno escluso che le opere realizzate costituiscano "pertinenze", sottratte in quanto tali al regime concessone (oggi del permesso di costruire). La nozione di "pertinenza urbanistica" (vedi Cass., Sez. 3^: 5.11.2002, ric. Cipolla, 27.11.1997, ric. Spanò; 24.10.1997, ric. Mirabile; 30.6.1995, ric. Iocca) ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un'opera preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede.
L'opera pertinenziale, inoltre, non deve essere parte integrante o costitutiva di altro fabbricato, sicché non può