1.Va, preliminarmente, disposta la riunione degli appelli proposti avverso la medesima sentenza.
2.Va, poi, dichiarato ammissibile l’intervento spiegato in appello a sostegno delle appellanti da Terna s.p.a., in quanto proprietaria della rete elettrica nazionale e concessionaria dell’attività di trasmissione dell’energia elettrica, interessata alla realizzazione delle opere elettriche per la connessione alla rete dei soggetti che producono energia elettrica utilizzando fonti rinnovabili, e dalle società agricole, in quanto titolari di rapporti di fornitura di materiale legnoso alla centrale a biomasse.
In base al consolidato principio per cui nel giudizio amministrativo deve considerarsi ammissibile l’intervento in appello - ferma restando l’accettazione dello stato e del grado in cui il giudizio si trova - di soggetti non aventi la posizione di parti formali in primo grado qualora essi possano subire anche indirettamente un pregiudizio o possano tutelare una situazione di vantaggio attraverso la definizione della controversia (Cons. St. Sez. V, 8.9.2010, n. 6520; 9.3.2009, n.1365), va riconosciuta la legittimazione ad intervenire a quei soggetti che, in quanto titolari di rapporti contrattuali dipendenti dall’esercizio dell’impianto, possono subire indirettamente un pregiudizio dall’annullamento delle autorizzazioni oggetto di impugnazione.
Quanto alla identificazione del titolo legittimante l’intervento, occorre richiamare l’orientamento (di recente, cfr. con ampi richiami anche alla disciplina introdotta dal c.p.a. sostanzialmente confermativa della previgente, Cons. St. Sez. IV, 30.11.2010 n. 8363) secondo cui l'indagine deve essere condotta in astratto, tenuto conto della causa petendi quale si desume dal complesso delle affermazioni del soggetto che agisce in giudizio, indipendentemente dalla esistenza e validità dei rapporti che legherebbero l'interventore ai ricorrenti, in base alla affermazione della titolarità di un interesse dipendente e riflesso rispetto a quello azionato o comunque di un interesse di fatto, che si traduce in una più vantaggiosa aspettativa tale da legittimare la partecipazione al giudizio.
Il Collegio ritiene, pertanto, sufficiente sia l’allegazione di Terna in riferimento all’interesse discendente dalla connessione alla rete di trasmissione nazionale dell’impianto, sia quella delle società agricole, che hanno, peraltro, depositato documentazione relativa agli accordi per la fornitura di materiale legnoso idonea, benché mancante di alcune parti in riferimento alle condizioni economiche, a dimostrare, al momento dell’intervento in giudizio ed indipendentemente dai denunciati intrecci societari, irrilevanti ai fini considerati, una posizione di vantaggio conseguente alla realizzazione ed all’esercizio della centrale.
Il loro intervento ad adiuvandum deve, pertanto, essere dichiarato ammissibile.
3. Anche l’eccezione di tardività della memoria di Tecnimont in quanto depositata sabato 23 aprile è da respingere.
A riguardo, va confermato il recente orientamento della Sezione (Cons. St. Sez. V, 31.5.2011 n. 3252),secondo cui il sabato è equiparato ai giorni festivi (in virtù della novella di cui all'art. 2, co. 11, d.l. n. 263 del 2005, in vigore dal 1° marzo 2006) “solo al fine del compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono di sabato, onde consentire agli avvocati di procedere ai relativi adempimenti, concernenti i termini di notifica e deposito che scadono di sabato, il successivo lunedì; a tutti gli altri effetti il sabato è considerato giorno lavorativo……… Il c.p.a. esplicita l'applicabilità della disciplina sul sabato anche al processo amministrativo (art. 52, co. 5, c.p.a., in tal senso si era già espressa la preferibile giurisprudenza, cfr. Cons. St., sez. IV, 18 febbraio 2008, n. 446).Questa regola, però, vale solo per i termini che si calcolano in avanti, e non anche per i termini che si calcolano a ritroso; infatti l'art. 52, co. 5, c.p.a. estende al sabato solo la proroga di cui al comma 3, ossia la proroga dei giorni che scadono di giorno festivo, e dunque non anche il meccanismo di anticipazione di cui al co. 4; ne consegue che se un termine a ritroso scade di sabato, esso non va anticipato al venerdì, così come se il termine a ritroso scade di domenica, va anticipato al sabato e non al venerdì.”
4. Venendo ai motivi di appello proposti dalle appellanti in merito all’annullamento dell’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto, occorre stabilire se l’amministrazione provinciale, nell’invitare le società proprietarie di terreni interessati da servitù di elettrodotto e da vincolo preordinato all’esproprio a partecipare solo alla terza seduta d