7. L’appello è infondato alla stregua delle osservazioni che seguono.
7.1. Con il primo motivo di gravame, rubricato “1.Eccesso di potere giurisdizionale per omesso esame di un punto decisivo della controversia. Motivazione illogica e insufficiente. Violazione per errata interpretazione dell’art. 14 quater della legge n. 241/1990”, il Comune di Guarcino ha lamentato innanzitutto che i primi giudici, dopo aver ricostruito la disciplina applicabile al caso di specie, avevano erroneamente e contraddittoriamente qualificato come inammissibile il suo dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi, dal momento che non solo su di esso l’amministrazione regionale si era espressamente pronunciata, pur ritenendolo non meritevole di favorevole considerazione, per quanto esso era stato puntualmente motivato con riguardo alla carente istruttoria in ordine alla valutazione del progetto in esame ed alla mancata previsione di un monitoraggio ante operam sullo stesso; inoltre, sempre secondo l’ente appellante, i primi giudici avevano completamente omesso di scrutinare il primo e terzo motivo aggiunti con i quali era stato denunciato che l’amministrazione regionale aveva omesso di assumere una propria autonoma decisione sul dissenso in questione e più in generale sull’intero procedimento, limitandosi ad una mera verifica di legittimità di quanto già svolto dall’amministrazione provinciale, così violando anche le ordinanze cautelari dei giudici amministrative intervenute sul ricorso principale.
Le tesi dell’appellante non possono essere condivise.
7.1.1. Occorre premettere al riguardo che, come puntualizzato da un condivisibile indirizzo giurisprudenziale di questo Consesso (sez. VI, 22 febbraio 2010, n. 1020), il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” è ispirato a principi di semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, segnatamente, da fonte eolica.
In particolare l’articolo 12 (cui è stato riconosciuto valore di principio fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117, co. 3, Cost., vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, Corte Costituzionale 6 novembre 2009, n. 282; 23 ottobre 2008, n. 342; 9 novembre 2006, n. 364) ha espressamente previsto una autorizzazione unica, che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessarie, e in cui confluiscono anche le valutazioni di carattere paesaggistico, nonché quelle relative alla esistenza di vincoli di carattere storico- artistico, tramite il meccanismo della conferenza di servizi: l’organo competente al rilascio dell’autorizzazione unica compie la valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, tenendo conto delle posizioni di dissenso espresse dai partecipanti alla conferenza di servizi.
Peraltro, com’è stato opportunamente chiarito nella citata decisione, “Stante il rinvio operato dall’art. 12, d.lgs. n. 387/2003, alla l. n. 241/1990 in tema di conferenza di servizi, ne consegue che, ai sensi dell’art. 14-quater, citata l. n. 241/1990, le amministrazioni convocate devono esprimere il proprio eventuale dissenso, a pena di inammissibilità, motivatamente e all’interno della conferenza di servizi. Ove poi il dissenso sia espresso, tra l’altro, da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, sono dettate specifiche norme procedur