1. La controversia riguarda il diniego del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesistica per la realizzazione di un impianto di autolavaggio, opposto dal Comune appellante all’appellato.
I primi giudici hanno accolto l’impugnazione proposta dall’odierno appellato, avendo condiviso sette mezzi di gravame ed assorbito l’ottavo; l’appello proposto dal Comune deve essere accolto, nei termini che seguono.
2. La sentenza di primo grado non può essere condivisa nella parte in cui sostiene che l’intervento in questione non costituisce opera nuova non comportando nuova edificazione o trasformazioni dell’esistente in quanto i tunnel di lavaggio sono essenzialmente strutture mobili.
Osserva la Sezione che i primi giudici descrivono la struttura in questione in termini tali da far ritenere inutile la stessa acquisizione del permesso di costruire, argomentazione nemmeno proposta dall’appellato.
In realtà, le opere di cui si tratta (tre piste di lavaggio per auto, una pista di lavaggio per autocarri, due piste di lavaggio per moto, sette postazioni con colonnine di aspirazione per la pulizia degli interni, tunnel di lavaggio costituiti da struttura metallica ancorata al suolo e sovrastata da pannelli antispruzzo) ricadono palesemente nella declaratoria degli interventi di nuova costruzione di cui all’art. 3, pri