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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Stato 22/10/2008, n. 5191
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DECISIONEIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente decisione |
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FATTOCon ricorso al Tribunale Amministrativo per la Liguria il sig. Fabio Ravera impugnava il provvedimento n. 13251 in data 29/5/2007 con il quale il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Lavagna aveva negato il rilascio di permesso di costruire, nonché l’autorizzazione paesistico ambientale, per la realizzazione di un impianto di autolavaggio nella via Aurelia ed ogni altro atto connesso tra i quali il parere della commissione edilizia comunale in data 21/3/2007. Lamentava: 1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 12 D.P.R. 6.6.01 n. 380 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 10 co. 2 del vigente p.r.g. di Lavagna. Eccesso di potere per difetto del presupposto, per contraddittorietà e illogicità manifeste. Sviamento di potere. Il rilievo della P.A. secondo cui l’attività di autolavaggio è attività industriale e non commerciale di servizi - e quindi in quanto tale non ammessa nella zona - è del tutto destituita di fondamento. 2. Violazione degli artt. 10 e 12 D.P.R. 6.6.01 n. 380 in relazione alla violazione del D.M. 5 settembre 1994 e dell&rs |
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MOTIVI DELLA DECISIONE1. La controversia riguarda il diniego del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesistica per la realizzazione di un impianto di autolavaggio, opposto dal Comune appellante all’appellato. I primi giudici hanno accolto l’impugnazione proposta dall’odierno appellato, avendo condiviso sette mezzi di gravame ed assorbito l’ottavo; l’appello proposto dal Comune deve essere accolto, nei termini che seguono. 2. La sentenza di primo grado non può essere condivisa nella parte in cui sostiene che l’intervento in questione non costituisce opera nuova non comportando nuova edificazione o trasformazioni dell’esistente in quanto i tunnel di lavaggio sono essenzialmente strutture mobili. Osserva la Sezione che i primi giudici descrivono la struttura in questione in termini tali da far ritenere inutile la stessa acquisizione del permesso di costruire, argomentazione nemmeno proposta dall’appellato. In realtà, le opere di cui si tratta (tre piste di lavaggio per auto, una pista di lavaggio per autocarri, due piste di lavaggio per moto, sette postazioni con colonnine di aspirazione per la pulizia degli interni, tunnel di lavaggio costituiti da struttura metallica ancorata al suolo e sovrastata da pannelli antispruzzo) ricadono palesemente nella declaratoria degli interventi di nuova costruzione di cui all’art. 3, pri |
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P.Q.M.il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello indicato in epigrafe e, in r |
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