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ISSN 1721-4890
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Direttore Dino de Paolis

Sent. C. Stato 22/02/2010, n. 1020
Sent. C. Stato 22/02/2010, n. 1020
Energia e risparmio energetico - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazioni e procedure - Autorizzazione unica - Effetti - Procedura - Conferenza di servizi - Eventuale dissenso delle Amministrazioni - Motivazione - Necessità.Il D. Leg.vo 387/2003 è ispirato a principi di semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, segnatamente, da fonte eolic |
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DECISIONEIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente decisione |
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FATTO E DIRITTO1. L’odierna appellante Essebiesse Power s.r.l. (d’ora innanzi SBS) opera nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e segnatamente si occupa di realizzazione e gestione di impianti eolici. In data 12 novembre 2004 SBS inoltrava alla Regione Molise istanza di rilascio dell’autorizzazione unica (ai sensi dell’art. 12, d.lgs. n. 387/2003), per la realizzazione di un impianto di energia elettrica di fonte eolica da 32 MW da ubicarsi nei Comuni di Cercepiccola, San Giuliano del Sannio e Vinchiaturo. La Regione Molise, con determinazione 16 febbraio 2005 n. 12 assoggettava il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale. SBS inviava a tutte le autorità statali, regionali e comunali competenti richiesta di rilascio dei pareri di rispettiva competenza. La Soprintendenza per i beni archeologici del Molise con provvedimento n. 3789 del 18 maggio 2005 esprimeva, ai sensi dell’art. 21, d.lgs. n. 42/2004, il proprio assenso sul presupposto dell’assenza di vincolo e di presenze archeologiche. La Regione con provvedimento 24 giugno 2005 rilasciava nulla osta ai sensi dell’art. 146, d.lgs. n. 42/2004, in relazione ad una limitata zona incisa dal progetto e gravata da vincolo paesaggistico, relativa alla realizzazione della sottostazione di trasformazione e del relativo cavo interrato nel territorio del Comune di Vinchiaturo. Con nota prot. 2921 del 21 luglio 2005 il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise invitava la Regione Molise a sottoporre l’intera area interessata dal progetto a vincolo paesaggistico. Con nota prot. n. 3233 dell’11 agosto 2005 detto direttore regionale dichiarava che la precedete nota n. 3789 del 18 maggio 2005 doveva intendersi annullata in autotutela, e con nota prot. 3963 del 29 settembre 2005 inoltrava agli organi centrali del Ministero per i beni e le attività culturali una proposta di vincolo paesaggistico sull’intera area. Il Comitato tecnico v.i.a. in data 23 giugno 2006 esprimeva parere favorevole alla realizzazione del progetto. In data 6 aprile 2006 SBS chiedeva alla Regione Molise il rilascio dell’autorizzazione unica. Con decreto n. 10 del 6 aprile 2006 il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise apponeva vincolo archeologico sull’immobile “strada comunale tratturo”. 2. Rimanendo inerte la Regione Molise nel rilascio dell’autorizzazione unica, SBS proponeva innanzi al Tar Molise azione volta ad acclarare l’illegittimità del silenzio – inadempimento. Il Tar Molise, con sentenza n. 749/2006 ordinava all’amministrazione di provvedere. Con nota prot. 4889 del 6 dicembre 2006 il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise diffidava SBS dall’esecuzione del progetto sull’assunto che esso utilizzerebbe il percorso di interesse storico come tracciato di servizio dei nuovi impianti. Per contro, con nota prot. n. 9537 dell’11 dicembre 2006 il Soprintendente per i beni archeologici del Molise affermava che l’area oggetto dell’intervento non è interessata da vincolo archeologico, prescrivendo che “qualsiasi lavoro di scavo dovrà essere seguito da personale della Soprintendenza archeologica e comunicata a questo Ufficio. Il tratturo dovrà essere ripristinato in battuto al termine dei lavori. Poiché però l’aerogeneratore n. 2 si trova situato alla distanza di m. 19 dal tratturo storico tutelato, si prescrive il leggero spostamento dello stesso immediatamente al di fuori dell’area sottoposta a vincolo di rispetto (20 m.)”. Con nota prot. n. 5108 del 15 dicembre 2006 il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise annullava in autotutela la citata nota prot. n. 9537 dell’11 dicembre 2006. 3. A seguito di ulteriore ricorso al Tar Molise, quest’ultimo con sentenza n. 749/2006 nominava un commissario ad acta con il compito di provvedere sulla domanda di autorizzazione unica entro novanta giorni. In data 9 maggio 2007 si svolgeva presso il Ministero per i beni e le attività culturali un “tavolo di concertazione” per valutare una eventuale localizzazione alternativa del progetto. Con nota prot. n. 1904 del 18 maggio 2007 il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise inviava un resoconto della riunione del 9 maggio 2007. Il commissario ad acta, con provvedimento n. 1000/CAA del 2 luglio 2007 autorizzava SBS a realizzare e gestire l’impianto. |
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P.Q.M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, definitivamente pronunciando sull’appello in ep |
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