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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 07/09/1996, n. 8159
Edilizia e immobili - Condominio - Parti comuni dell'edificio - Balconi - Esclusione - Fregi e decori ornamentali inerenti - Prevalente funzione ornamentale dell'intero edificio e non di decoro della sola unità immobiliare - Parti comuni dello stabile - Danni cagionati dal distacco - Appartenenza dei decori alle parti comuni dello stabile - Onere probatorio - Proprietario del balcone - Attribuzione.I balconi sono elementi accidentali e non portanti della struttura del fabbricato, non costituiscono parti comuni dell'edificio e appartengono ai proprietari delle unità immobiliari corrispondenti, che so |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II |
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FATTOCima Aldo, condomino di edificio sito in Roma, premesso che la caduta di frammenti di intonaco dai balconi sovrastanti di proprietà dei condomini Mastrantonio Luigi, Leckner Franco, Castellani Armando, Fanfarillo Agostino, Meucci Francesco e Bisutti Luisa aveva pregiudicato il godimento del proprio giardino, conveniva i predetti in giudizio, avanti il Pretore di Roma, chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno. |
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DIRITTOCon il primo motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale - provata da esso attore la provenienza del danno dai balconi - non abbia ritenuto operante una presunzione di appartenenza esclusiva dei medesimi ai proprietari delle unità immobiliari corrispondenti e non abbia adottato la pronuncia conseguente in ordine alla responsabilità, volta che i convenuti non avevano superato detta presunzione provando la sussistenza di circostanze ("fregi" o altri "elementi decorativi") idonee ad "attrarre detta porzione immobiliare nell'ambito della disciplina delle cose comuni ex art. 1117 c.c.". È fondato. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte - da cui non si ha motivo di dissentire - i balconi, essendo elementi accidentali - privi, pure, di funzione portante rispetto alla struttura del fabbricato e non essendo destinati all'uso comune, ma soltanto all'uso e godimento di una parte dell'immobile oggetto di p |
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P.Q.M.la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa p |
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