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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 07/07/2006, n. 15430
1. PROVA CIVILE - ISPEZIONE GIUDIZIALE - DI LUOGHI - Poteri discrezionali del giudice - Istanza di ispezione giudiziale - Omessa pronuncia - Rigetto implicito - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Deducibilità in cassazione - Esclusione. 2. PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DIRETTA - Autorizzazione all'apertura di una veduta - Rinuncia a pretenderne l'eliminazione - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Fondamento. 3. PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DIRETTA - Qualificazione - Condizioni - Accertamento di fatto riservato al giudice di merito - Configurabilità - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione.
1. In tema di prova, non è censurabile in sede di legittimità l'omessa statuizione in ordine all'istanza di ispezione giudiziale, giacché dal mancato esercizio, da parte del giudice, del potere discrezionale di disporla si ded
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon atto di citazione notificato il 23 luglio 1992 Italo Ramus e Antonia Bellina Ottelli, proprietari di un fabbricato rurale sito in Lemie (F. 30 N. 61) esponevano che: Mario Cosenza e Chiara Petrosillo, proprietari di un immobile confinante (F. 30 N. 62, 270, 271, 272 e 60) avevano realizzato due vedute, una a piano terra l'altra al primo piano in violazione delle distanze legali; avevano recintato il mappale n. 60 inserendo una porticina rudimentale il cui battente si apriva sul fondo di essi istanti; sul medesimo mappale n. 60 insisteva una pianta di tiglio con rami debordanti nell'immobile degli attori; avevano preteso di esercitare il passaggio sulla striscia di terreno retrostante il fabbricato degli attori. Ciò premesso, gli istanti convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino il Cosenza e la Petrosillo per sentirli |
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MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo i ricorrenti, lamentando violazione degli artt. 112 e 184 cod. proc. civ. (nella formulazione anteriore alla novella di cui alla L. n. 353 del 1990), artt. 1362, 1371 cod. civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, censurano la decisione gravata che aveva ritenuto inammissibile, perché proposta per la prima volta con la comparsa conclusionale, la domanda relativa al mancato rispetto delle distanze previste dall'art. 873 cod. civ., in riferimento alla realizzazione del balcone edificato dagli attori. In realtà fin dalla comparsa di costituzione e poi ancora con la memoria istruttoria del 18.3.1993 era stata chiesta la demolizione del manufatto perché edificato in violazione delle distanze fra costruzioni e non soltanto, come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata, con riguardo alla distanza prescritta per l'apertura delle vedute, essendo stato chiesto in particolare l'accertamento della distanza tra il profilo esterno del balcone e la linea esterna dell'edificio convenuto. Il motivo è infondato. La doglianza si sostanzia nella censura dell'interpretazione della domanda che è riservata al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per violazione delle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 cod. civ, che, seppure dettate in materia di contratto, hanno portata di carattere generale o per vizio di motivazione. Nella specie la sentenza è immune da errori di diritto ed è correttamente motivata, avendo chiarito come nelle conclusionali finali i convenuti avevano fatto un riferimento generico alla violazione delle distanze, senza specificare il titolo della pretesa: la richiesta di chiusura delle vedute aperte sul lato sud dell'edificio a distanza non legale ed il riferimento alla circostanza che in precedenza il balcone non consentiva l'affaccio inducevano i giudici a ritenere che la domanda fosse diretta al rispetto delle distanze di cui all'art. 905 cod. civ. - d'altra parte, nel fare riferimento all'aumentata lunghezza del balcone - hanno sottolineato i giudici di appello - non era stato formulato alcun riferimento al mancato rispetto delle distanze di cui all'art. 873 cod. civ.. Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in riferimento all'art. 360 cod. proc. civ., n. 5 nonché violazione degli artt. 2697, 900 e 901 cod. civ., censurano la sentenza impugnata che, nel disporre l'eliminazione delle vedute realizzate dagli attuali ricorrenti, aveva erroneamente ritenuto che le stesse avessero in precedenza natura di luci irregolari e che attualmente avessero le caratteristiche di vedute: quest'ultima affermazione era immotivata e contraddittoria rispetto allo stesso assunto della Corte, non ess |
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P.Q.M.Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore dei resistenti delle spese relative alla |
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