1) Va disposta la riunione dei due ricorsi, ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza. 2) Preliminarmente va disattesa l'eccezione, sollevata dai ricorrenti principali con la memoria ex art. 378 c.p.c. di tardività del controricorso del Brunetti. Al riguardo, invero, rileva il Collegio che, secondo il testuale disposto dell'art, 370 c.p.c., la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da depositarsi entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. Orbene, nella specie, considerato che il ricorso risulta depositato il 30 ottobre 2001 e che, conseguentemente, il termine per il relativo deposito scadeva il 19 novembre 2001, il controricorso, che risulta notificato il 10 dicembre 2001, è tempestivo, avuto riguardo alla circostanza che il 9 dicembre 2001, in cui scadeva il termine ex art. 370 citato, era festivo, in quanto domenica.
3) Con il primo motivo, i ricorrenti principali, denunziando violazione ed errata applicazione dell'art. 2048 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., lamentano che la corte distrettuale, ricalcando sostanzialmente il giudizio del giudice di prime cure, sul piano oggettivo aveva ritenuto non provata la domanda, fondata, viceversa, su circostanze ammesse dalle parti, in quanto risultava provato il nesso eziologico tra il fatto lesivo e l'inidoneità della scuola di danza ad evitare lo stesso. Inoltre, la sentenza impugnata era errata laddove rigettava l'altro motivo di gravame, concernente il profilo soggettivo dell'illecito previsto dall'art. 2048 e. e, in considerazione della mancata prova della riferibilità dell'evento di danno alla pretesa condotta omissiva, dell'intensità del dovere di vigilanza inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni e della possibile applicazione al caso d