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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 28/09/2004, n. 19449
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD. CIV. - Distanze stabilite nei regolamenti locali - Scopi della norma - Conseguenze - Norme miranti alla tutela di interessi urbanistici generali - Carattere assoluto della distanza imposta - Configurabilità - Derogabilità pattizia - Esclusione.
Le norme contenute nei regolamenti edilizi che stabiliscono le distanze fra le costruzioni e di esse dal confine sono volte non solo ad evitare la formazione di intercapedini nocive fra edifici frontistanti
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon atto di citazione notificato l'1.2.1991 Emilio Simaz convenne in giudizio davanti al Tribunale di Savona i coniugi Giulio Morandi ed Anna Gibertoni perché fossero dichiarate autentiche le sottoscrizioni dagli stessi apposte alla scrittura 17.7.85 in forza della quale, secondo l'attore, le parti avevano individuato il confine fra i fondi di loro proprietà, siti nel comune di Andora, e contestualmente costituto una servitù a carico del fondo dei convenuti, avente ad oggetto la costruzione, in aderenza al muro di proprietà dei convenuti, di un garage sul fondo di proprietà attrice; chiedeva, inoltre, che venisse ordinata al conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente, la trascrizione della predetta scrittura e della emananda sentenza. Costituitisi, i convenuti contestavano la domanda |
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MOTIVI DELLA DECISIONEDeducono i ricorrenti a motivi di impugnazione: 1) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 873 c.civ. e dell'art. 38 del regolamento edilizio del comune di Andora, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - per avere la corte d'appello illogicamente e contraddittoriamente ritenuto che l'art. 38 del regolamento edilizio del Comune di Andora, prevedente un distacco minimo di m. 5 delle costruzioni dal confine e di m. 10 fra le costruzioni, non fosse applicabile al caso di specie trattandosi di terreni a dislivello e di edifici non fronteggiantisi, senza considerare: A) che se così fosse, non sarebbe stata necessaria la costruzione di una servitù; B) che, attese le finalità della norma regolamentare, volte ad evitare le intercapedini dannose, ma anche a salvaguardare l'ambiente ed a limitare gli interventi edificatori, l'interpretazione di essa che imponga la distanza minima dal confine e fra le costruzioni, solo alle costruzioni che si fronteggiano, si appalesava contraria alla finalità ed alla ratio della norma; C) che, sulla base del tenore letterale della norma ("le distanze...si intendono quelle minime misurate da qualunque punto di ogni elemento della costruzione") nessuna distinzione è consentita fra fondi a dislivello o meno; D) che ritenere, senza alcun accertamento di fatto, il dislivello tra i fondi idoneo ad escludere il divieto di costruire a distanza inferiore a quella prescritta, contrasta con l'orientamento consolidato della S.C. secondo la quale, sicuramente, la normativa sulle distanze, relativamen |
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P.Q.M.La corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti rinvi |
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