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Sent. C. Cass. civ. 27/06/2006, n. 17089

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1. PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - Fattispecie soggetta alla disciplina della legge urbanistica 17 agosto 1942 n.1150 - Stralcio di zona residenziale dal piano regolatore comunale - Regolamentazione ai fini delle distanze - Applicabilità degli "standard" urbanistici previsti dall'articolo 9 del d.m.2 aprile 1968 - Sussistenza - Fondamento. 2. IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - Divieto assoluto di proposizione - Sussistenza - Fondamento. 3. PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - SPORTI - BALCONI - Determinazione del calcolo per la distanza - Considerazione della estensione del balcone - Necessità - Fondamento - Regolamento edilizio che non tenga conto della estenzione del balcone - Illegittimità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie soggetta alla disciplina della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967 n. 765.
1. In tema di distanze nelle costruzioni, nella vigenza della legge urbanistica 17 agosto 1942 n.1150, la regolamentazione dettata dai commi ottavo e nono dell'articolo 41 quinquies di detta legge - aggiunto dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967 n.765 - si riferisce a tutti indistintamente i comuni e detta regole sia per la formazione di nuovi strumenti urbanistici che per la revisione di quelli esistenti, ipotesi, quest'ultima, che ben può essere assimilata a quella in cui una zona residenziale, avente una propria classificazione e d
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SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28.9.88 presso la Pretura di Scicli, Francesco Spampinato, proprietario e possessore di un terreno sito in Playa Grande di Scicli, sul quale aveva costruito un fabbricato;

deducendo che i coniugi Clemente Casa e Giovanna Antoci, proprietari del terreno confinante, avevano iniziato su di esso la costruzione di un edificio, senza rispettare la distanza di m. 5 dal confine (prevista dall'art. 17 delle NTA del P.R.G.) e di m. 10 tra pareti finestrate (indicata nel D.M. n. 1444 del 1968, art. 9) chiese la sospensione dei lavori costituitisi, i coniugi convenuti contestavano la domanda asserendo:

che non poteva trovare applicazione l'art. 17 delle N.T.A. del P.R.G., perché la delibera 136/78 del Consiglio Comunale di Scicli, con la quale era stata introdotta la suddetta disposizione, non era stata approvata dal competente Assessorato Regionale;

che non era applicabile il D.M. n. 1444 del 1968, perché la zona era stata stralciata dal P.R.G. e, quindi, non era soggetta alle disposizioni del P.R.G.

Il Pretore, respinta la richie

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Deduce il ricorrente Spampinato a motivi di impugnazione:

1) la violazione e falsa applicazione della L. n. 765 del 1967, art. 17, e delle norme e dei principi in materia urbanistica, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, - per avere il Tribunale, uniformandosi al giudizio del Pretore, apoditticamente affermato che trovandosi gli immobili nella zona stralciata dal P.R.G. approvato, la disciplina applicabile in materia di distanze debba essere quella prevista per i Comuni totalmente sprovvisti di piano regolatore, NONOSTANTE:

A) la disciplina di cui alla L. n. 765 del 1967, art. 17, comma 1 - L. n. 1150 del 1942, art. 41 quinquies - dettata per i Comuni sprovvisti di P.R.G. - faccia riferimento ai Comuni che sono privi di P.R.G. per l'intero territorio comunale e non relativamente a singole parti di tale territorio;

B) il Comune di Scicli disponga di P.R.G. regolarmente approvato e lo stralcio di alcune zone, tra cui la frazione di Playa Grande, NON comporti una diversa o minore validità dello strumento urbanistico, quanto meno sotto il profilo della vigenza delle norme di salvaguardia;

C) il decreto n. 398 del 31.12.77 con il quale l'Assessore per lo sviluppo economico della Regioni Sicilia ha richiesto la rielaborazione delle previsioni di piano relativamente alla frazione Playa Grande, richiamando la L. n. 765 del 1967 con riferimento all'indice di edificabilità per il centro urbano ed extraurbano, abbia inteso far riferimento alla L. n. 765 del 1967, art. 17, ultimi due commi, che prevedono limiti edilizi per tutti i Comuni, sia per la formazione di nuovi strumenti urbanistici che per la revisione di quelli già esistenti, norma che con quella integrativa di cui al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, deve essere appli

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P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;

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