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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 22/01/2010, n. 1217
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - Dislivello derivante dall'opera dell'uomo - Muro di contenimento - Costruzione - Configurabilità.
Il muro di contenimento tra due fondi posti a livelli differenti, qualora il dislivello derivi dall'opera dell'uomo o il naturale preesistente dislivello sia stato artificialmente accentuato, deve con
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon atto notificato il 13.4.95 Benino e Cervina Albini, proprietari di un fondo in Tovo San Giacomo, citarono al giudizio del Tribunale di Savona il vicino Nicolino Oddo, lamentando che il medesimo, nell'edificare sul confinante e sovrastante fondo, in difformità dal progetto approvato prevedente la realizzazione di un garage interrato da inserirsi nei preesistente terrapieno, avevano invece artificialmente ed ulteriormente rialzato il livello del loro terreno mediante la costruzione di un muro di sostegno, al fine di far apparire interrato il nuovo fabbricato; lamentando pertanto la violazione delle distanze imposte d |
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MOTIVI DELLA DECISIONECon l'unico motivo di ricorso la Cervini ha dedotto "violazione e falsa applicazione della L. n. 122 del 1989, art. 9 - motivazione insufficiente e/o illogica - omessa valutazione di prove rilevanti ai fini del decidere". Sotto un primo profilo si censura l'affermazione secondo la quale il garage sarebbe conforme all'art. 9 della citata legge, perché non avrebbe considerato che lo stesso non è totalmente interrato, come dalla norma richiesto, sicché avrebbe dovuto conformar si, almeno per la parte non interrata alla distanza di cinque metri dal confine, prescritta dalla norma locale. Sotto un secondo si lamenta immotivato discostamento dalle conclusioni del c.t.u., che avrebbe riconosciuto che il muretto di confine e di contenimento era stato sopraelevato mediamente di cm. 30 per una lunghezza di m. 21.80, sì da consentire un equivalente innalzamento della quota del terreno del convenuto rispetto a quella del terreno degli attori. |
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P.Q.M.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad al |
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