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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 21/02/2007, n. 4031
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - USO DEL MURO COMUNE - SPESE - DI COSTRUZIONE ; FONDI A DISLIVELLO - Obbligo di costruzione e di manutenzione del proprietario del fondo superiore - Presupposto - Causa naturale del dislivello - Dislivello determinato dal proprietario del fondo inferiore - Obbligo di costruzione e di manutenzione di questi.
La fattispecie prevista dall'art. 887 cod. civ. (a norma del quale nei fondi a dislivello negli abita
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon ricorso del 6 dicembre 1996, Francesco Sernia, proprietario di un appartamento dell'edificio di via Tasso n. 323, in Napoli, denunciava, perché si provvedesse alla opere necessarie di sostegno e di consolidamento, il pericolo di crollo del muro di contenimento del soprastante fondo di proprietà di Renata Lanzillo Brancaccio e Gennaro Maresca. La denuncia era proposta nei confronti di quest'ultimi, obbligati -secondo assunto- alla manutenzione del muro, nonché di tutti i condomini dell'edificio di via Tasso e, per l'appunto, di Sabino Sernia, Giovanni Sernia, Cantani Isabella, Vanda Bignone, Stefano Sernia e Maria Sernia. I predetti si costituivano, ad eccezione di Isabella Cantani, e resistevano alla denuncia. Con provvedimento ex art. 669 - octies c.p.c., in esito a consulenza tecnica d'ufficio, l'adito Pretore di Napoli ordinava a Renata Lanzillo Brancaccio ed a Maresca Gennaro di eseguire le opere necessarie di contenimento e risanamento del muro, oltre quelle di convogliamento delle acque piovane. Con citazione del 30 luglio 1997, Francesco Sernia conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, i predetti proprietari del fondo soprastante ed i condomini tutti dell'edificio di via Tasso n. 323, segnatamente chiedendo di porre a carico della Lanzillo Brancaccio e del Maresca le spese necessarie di contenimento e risanamento del muro di proprietà condominiale ovvero, in subordine |
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MOTIVI DELLA DECISIONEEssendosi provveduto alla integrazione del contraddittorio, può darsi luogo all'esame dei motivi di ricorso. Col primo motivo, rubricato "omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5 e art. 1362 c.c.", i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia erroneamente interpretato il contratto del 22 marzo 1933, escludendo la costituzione di servitù reciproche tra i fondi esistenti e le costruzioni edificande, senza valutare il titolo degli obblighi assunti, le finalità perseguite dai contraenti, la consistenza dei fondi e la disciplina della trascrizione delle clausole negoziali. Col secondo motivo, rubricato "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento all'art. 881 c.c.", i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito non abbia tenuto conto che, col citato contratto del 22 marzo 1933, i venditori Winspeare si obbligavano alla manutenzione del muro di sostegno, che l'acquirente Martiniello avrebbe costruito, così intendendo regolare i loro rapporti "anche per i successori, proprio secondo il disposto dell'art. 887 c.c.". Col terzo motivo, rubricato "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e |
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P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione i |
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