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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 20/07/2011, n. 15972
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - Costruzione - Nozione - Identificazione con la nozione di edificio - Esclusione - Requisiti - Fattispecie relativa ad innalzamento del terreno.
Ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli artt. 873 e seguenti cod
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOIvetta Favilla esponeva che Carlo Rossi, Giuliana Catelli, Renzo Enrico Lencioni, Giuliana Lombardi e Dinelli Leone Gino Renato avevano rialzato il piano di campagna della loro proprietà, erigendo un muro di contenimento appoggiato al terreno di proprietà dell'istante previa eliminazione della fossa di scolo delle acque dividente i fondi delle parti; pertanto, l'attrice conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca i predetti per sentirli condannare al ripristino dei luoghi e |
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MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente, lamentando violazione art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 871, 872 e 873 cod. civ., censura la decisione gravata laddove, in violazione dei principi elaborati dalla S.C., aveva escluso con assiomatica asserzione che le opere eseguite dai convenuti costituissero delle costruzioni quando i terreni erano stati sopraelevati con la realizzazione di un terrapieno creato ex novo che, per quanto riguardava il Dinelli, aveva comportato un' intercapedine dannosa essendo costruito a cm. 10 rispetto al muro di contenimento del giardino dell'attrice; si trattava di opere edilizie che erano state edificate in violazione della distanze dal confine e dal predetto muro di contenimento: gli altri convenuti avevano appoggiato il terrapieno al muro dell'attrice. La sentenza impugnata aveva violato la costante giurisprudenza secondo cui quando, nel caso di fondi a dislivello, il muro di cinta ha funzione di sostegno di un terrapieno creato ex novo va considerato come muro di fabbrica ed è assoggettato al rispetto delle distanze legali. Il motivo è fondato. La sentenza, dopo avere affermato che il rialzamento del terreno non integra gli estremi della costruzione rilevante ai sensi dell'art. 873 cod. civ., ha poi ritenuto che quella realizzata dai convenuti non poteva considerarsi un'opera autonoma e suscettibile di diversa utilizzazione, atteso che si era trattato di un intervento di rafforzamento del terreno determinato dai lavori effettuati nell'immobile dei medesimi, così evidentemente escludendo che potesse ipotizzarsi la creazione di un terrapieno artificiale. Occorre premettere che anche un rialzamento del terreno può integrare gli estremi della costruzione secondo quanto previsto dall'art. 873 cod. civ., tenuto conto che ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze legali di origine codicistica o prescritte dagli strumenti urbanistici in funzione integrativa della disciplina privatistica, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, |
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P.Q.M.Accoglie i motivi primo, terzo e quarto, per quanto in motivazione, del ricorso rigetta il secondo cassa la sentenz |
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