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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 10/01/2013, n. 512
Edilizia e immobili - Distanze tra costruzioni - Apertura senza caratteri di veduta o prospetto - Equivalenza a luce - Ipotesi d'irregolarità - Diritto del vicino alla regolarizzazione - Oggetto - Sopraelevazione all'altezza minima interna - Inclusione - "Ratio".L'apertura sul fondo del vicino, la quale non abbia caratteri di veduta o di prospetto, in quanto non consenta di affacciarsi e guardare, è considerata come luce, anche se non conforme alle pr |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOVincenzo Carbonelli, con atto di citazione del 25 novembre 1997, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, Fiorenzano Anna per sentirla condannare all'eliminazione di tutte le opere lesive del suo diritto di proprietà e al ripristino dello stato dei luoghi. Chiariva l'attore che la Fiorenzano confinante con il proprio fondo, aveva edificato sul terreno di sua proprietà alcuni corpi di fabbrica e aveva costruito un muro dallo spessore di 50 cm per metà del suo terreno e per l'altra metà sul terreno di esso Carbonelli. Detto muro di altezza variabile non solo divideva le due proprietà ma fungeva anche da parapetto al solaio di copertura dei nuovi fabbricati creando v |
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MOTIVI DELLA DECISIONE1.- Con l'unico motivo di ricorso Carbonelli Vincenzo lamenta la violazione e/o falsa applicazione della norma di legge di cui all'art. 901 c.c. in correlazione con gli artt. 905 e 902 c.c. con riferimento alla qualificazione della veduta illegittima. Avrebbe errato, la Corte napoletana, secondo il ricorrente, nell'aver affermato che la veduta presente a ridosso del confine Carbonelli Fiorenzano non sarebbe soggetta alla distanza di m. 1,5 dal fondo del vicino come prescrive la norma dell'art. 905 cod. civ., poiché dalla terrazza in questione si può soltanto guardare sul fondo del vicino senza possibilità di affaccio a causa della presenza delle sbarre verticali di una cancellata in ferro sovrastante il parapetto ed incorporata ad essa, considerato che l'obbligo di rispettare le distanze per l'apertura di vedute sul fondo del vicino non viene meno se la presenza di muri divisori o altre barriere impediscono in concreto l'affaccio sul medesimo. La Corte napoletana avendo disposto la condanna della Fiorenzano alla chiusura del lato del terrazzo prospiciente il fondo Carbonelli (quello quindi sul confine) mediante la collocazione sulla cancellata metallica di una grata fissa dotata di maniglie non maggiori di tre centimetri ed avere stabilito che non occorreva innalzare ulteriormente l'altezza complessiva della chiusura verso il fondo Carbonelli, attualmente di metri 2,50, dal p |
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P.Q.M.La Corte accoglie il secondo motivo per quanto di ragione, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugna |
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