Il provvedimento reca la disciplina attuativa del “Fondo di garanzia prima casa”, la cui istituzione è stata prevista dall’art. 1, comma 48, lettera c), della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), come modificato dal D.L. 47/2014 (conv. L. 80/2014). Il Fondo è mirato alla concessione di garanzie su finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori e da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati.
Visto l'art. 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147R, il quale prevede, ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, l'istituzione del Sistema nazionale di garanzia che ricomprende Fondi e strumenti di garanzia;
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13456251670101
Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto devono intendersi:
a) per «Fondo»: il Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'art. 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la concessione di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all'acquisto ed a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica
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Art. 2 - Attuazione
dell'intervento pubblico e gestione del Fondo
1. Il Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze è destinato alle finalità indicate dall'art. 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147R, secondo i criteri di cui al successivo art. 3.
2. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
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Art. 3 - Operazioni ammissibili
alla garanzia del Fondo
1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250 mila euro, erogati in favore dei mutuatari per l'acquisto anche con accollo da frazionamento, ovvero per l'acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, di unità immobiliari site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario.
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13456251670104
Art. 4 - Soggetti finanziatori
1. Possono effettuare le operazioni di erogazione dei mutui garantiti dal Fondo:
a) le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385R e successive modificaz
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13456251670105
Art. 5 - Natura e misura della
garanzia
1. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile e
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13456251670106
Art. 6 - Ammissione alla
garanzia
1. L'ammissione alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità:
a) il soggetto finanziatore raccoglie e, verificatane la completezza e la regolarità formale, trasmette al Gestore il modulo di domanda contenente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà rilasciata dal richiedente il mutuo ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
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13456251670107
Art. 7 - Intervento della
garanzia
1. Nel caso di inadempimento del mutuatario, il soggetto finanziatore, decorsi 90 giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta anche parzialmente insoluta, informa il Gestore, per via telematica, comunicando l'ammontare dell'esposizione in linea capitale.
2. Entro il termine di 12 mesi dalla comunicazione di cui al precedente comma, il soggetto finanziatore invia al mutuatario l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione complessiva, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero altro mezzo equivalente ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82R, contenente la diffida al pagamento della somma dovuta.
3. L'intimazione di pagamento è inviata, pe
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Art. 8 - Obbligo di
restituzione del mutuatario e surrogazione legale
1. A seguito dell'erogazione di cui all'art. 7, comma 8, sorge l'obbligo in capo al mutuatario di restituire le somme pagate dal Fondo, oltre agli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimb
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Art. 9 - Responsabilità
del mutuatario
1. Ferma restando la validità della garanzia in essere nei confronti del soggetto finanziatore
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Art. 10 - Inefficacia della
garanzia
1. Fatte salve le ulteriori ipotesi previste o desumibili dalla normativa di riferimento, la garanzia
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Art. 11 - Procedura per la
dichiarazione di inefficacia e di decadenza
1. Il Gestore, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della garanzia o alla decadenza ai sensi del presente decreto, comunica ai soggetti finanziatori l'avvio
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13456251670112
Art. 12 - Risorse finanziarie
del Fondo
1. Le risorse finanziarie del Fondo, come determinate dall'art. 1, comma 48, lettera c) della legge 27
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13456251670113
Art. 13 - Operatività
della Garanzia dello Stato
1. Gli interventi del Fondo sono assistiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti.
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13456251670114
Art. 14 - Contribuzione delle
regioni e delle province autonome e di altri enti pubblici ed
organismi pubblici
1. Le regioni e le province autonome, nonché altri enti ed organismi pubblici, anche in forma asso
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13456251670115
Art. 15 - Disposizioni
transitorie e finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'operatività del Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma 3-
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Analisi sintetica delle disposizioni rilevanti del settore tecnico contenute nel D.L. 20/06/2017, n. 91 (c.d. “DL Mezzogiorno” convertito con modificazioni dalla L. 03/08/2017, n. 123), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Analisi delle disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel Decreto Agosto (D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito in legge dalla L. 13/10/2020, n. 126), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Analisi sistematica della complessa normativa, richiami giurisprudenziali, prassi e orientamenti finalizzati a garantire la completa operatività delle società partecipate alla luce delle criticità più ricorrenti. Aggiornamento di carattere avanzato indirizzato a professionisto già operanti nel settore.
Analisi degli interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione dai quali discende l’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto e aggiornamento della rendita
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