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Sent. C. Cass. 03/01/2011, n. 72

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1. Consulente tecnico d’ufficio - Mancata nomina - Censurabile in Cassazione - Condizioni - 2. Consulente tecnico d’ufficio - Incarico - Facoltà del giudice di conferirlo - Conseguenze
1. La mancata nomina di un consulente tecnico di ufficio, regolarmente sollecitata dalla parte, è censurabile in Cassazione sotto il profilo della omessa od insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia quando la consulenza sia l’unico possibile mezzo di accertamento di un fatto determinante per la decisione, a condizione, in ogni caso, che sussistano i presupposti per disporla e che, inoltre, l’esito dell’accertamento peritale sia idoneo ad incidere sulla risoluzione della controversia. 2. Il principio secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, va contemperato con l’altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata in merito ad una questione tecnica rilevante per la definizione della causa, con la conseguenza che quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere, mentre se la soluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindacabile in sede di legittimità sotto l’anzidetto profilo.

1. Ved. Cass. 9 maggio 2002 n. 6641 R; 9 dicembre 1996 n. 10938. [R=W9D9610938] 2. Conf. Cass. 27 ottobre 2004 n. 20814. [R=W27O0420814]


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