Immobili ante 1967, prova della data di realizzazione e definizione di centro abitato | Bollettino di Legislazione Tecnica
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29/10/2024

Immobili ante 1967, prova della data di realizzazione e definizione di centro abitato

Il TAR Lecce ribadisce gli orientamenti giurisprudenziali sull’onere della prova in ordine alla realizzazione delle opere in epoca precedente all'introduzione dell’obbligo di previo rilascio del titolo edilizio. Nella pronuncia chiarimenti sulla definizione di centro abitato ai fini della necessità del titolo edilizio per gli edifici realizzati prima del 1967.

IMMOBILI ANTE 1967 PROVA REALIZZAZIONE NOZIONE CENTRO ABITATO - Nel caso di specie i ricorrenti contestavano l’ordine di demolizione delle opere abusive realizzate senza titolo abilitativo per le quali era stata negata la sanatoria ex art. 36, D.P.R. 380/2001. Secondo i ricorrenti lo stabile era stato realizzato in data precedente al 1942 e comunque era collocato fuori dal centro urbano, con la conseguenza che per l’edificazione, in considerazione del Regolamento edilizio comunale dell'epoca, non sarebbe stato necessario richiedere il rilascio del titolo edilizio.

Al riguardo si ricorda che l’obbligo di preventivo titolo edilizio è stato introdotto nel 1942 dalla Legge urbanistica (art. 31, L. 17/08/1942, n. 1150) limitatamente agli immobili ricadenti nei centri abitati. Solo con l’art. 10, L. 765/1967 (che ha sostituito il suddetto art. 31 a decorrere dal 01/09/1967) tale limitazione è stata soppressa e l’obbligo di premunirsi della licenza edilizia è stato esteso a tutto il territorio comunale e quindi anche alle zone fuori del centro abitato (per approfondimenti v. la Nota: Immobili ante 1967, quando è necessario il titolo edilizio).

PROVA DELLA DATA DI REALIZZAZIONE - Il TAR Puglia-Lecce sent. 22/10/2024, n. 1110, nel respingere i ricorsi, ha ribadito che ove si faccia questione di opera risalente ad epoca anteriore all’introduzione del regime amministrativo autorizzatorio dello ius aedificandi, è onere del privato provare la data di realizzazione dell’opera edilizia, atteso che solo il privato può fornire inconfutabili atti, documenti o altri elementi di prova che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto (TAR Lombardia-Milano 02/01/2024, n. 1).
Tale prova deve, inoltre, essere rigorosa e deve fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, dovendosi tra l’altro negare ogni rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto notorio o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate (TAR Campania-Napoli sent. 30/12/2022, n. 8169). Pertanto, i principi di prova oggettivi concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio, quanto nel tempo, si rinvengono nei ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie, mappe catastali, restando la prova per testimoni del tutto residuale.

In applicazione di tali principi, i giudici hanno ritenuto non decisive le dichiarazioni a firma di soggetti terzi presentate dai ricorrenti poiché non potevano costituire elemento di prova idoneo a superare gli accertamenti compiuti dall’Amministrazione comunale attraverso il richiamo a mappe catastali e ortofoto dell’Istituto geografico militare (le dichiarazioni prodotte, in ogni caso, nulla provano sull’asserita anteriorità al 1942 del fabbricato, riferendosi tutti i dichiaranti alla data del 1963).

Con particolare riferimento al riparto dell’onere della prova, il TAR ha ricordato che occorre distinguere a seconda che:
1. il privato abbia fornito elementi probatori che consentano con certezza di escludere l’abusività delle opere in contestazione, trattandosi di manufatto realizzato anteriormente all’introduzione dell’obbligo di previo rilascio del titolo autorizzativo;
2. il privato abbia fornito elementi rilevanti ai fini del decidere, idonei a rendere verosimili le proprie allegazioni, ma tali da non consentire la sicura datazione del manufatto privo di titolo edilizio; ciò, a fronte di una condotta inerte dell’Amministrazione, che abbia omesso di valutare adeguatamente in sede amministrativa gli elementi forniti dal privato, astenendosi dall’illustrare le ragioni della loro inconferenza, e, comunque, abbia omesso di fornire elementi di prova contraria idonei a smentire le avverse allegazioni.
Nel primo caso, sarebbe possibile formulare direttamente in sede giurisdizionale un giudizio di spettanza del bene della vita in capo alla parte ricorrente, accertando la fondatezza della pretesa sostanziale alla conservazione dell’opera sebbene carente di titolo abilitativo.
Nel secondo caso, sarebbe possibile riscontrare un difetto di istruttoria inficiante l’azione amministrativa, avendo l’Amministrazione ritenuto necessario il previo rilascio del titolo abilitativo e, dunque, ravvisato l’abusività delle opere sine titulo eseguite, nonostante l’esistenza di un serio e apprezzabile dubbio (posto dagli elementi forniti dal privato e non adeguatamente confutati dall’Amministrazione) sulla datazione del manufatto; dubbio che avrebbe potuto essere rimosso soltanto per mezzo di un’istruttoria amministrativa adeguata, tesa a collocare le opere in un periodo temporale successivo all’introduzione dell’obbligo di previo rilascio del titolo edilizio (C. Stato 21/10/2022, n. 9010; TAR Campania-Napoli 30/12/2022, n. 8169).

Nel caso di specie i ricorrenti non avevano offerto alcun elemento idoneo a dimostrazione, in maniera quanto meno verosimile, l’asserita anteriorità al 1942 dell’edificio contestato.

NOZIONE DI CENTRO ABITATO - Con riferimento alla localizzazione del manufatto, il TAR ha chiarito che in assenza di un atto urbanistico di perimetrazione del centro abitato, la nozione di centro abitato di cui all’art. 31 della L. 1150/1942, deve intendersi quale nozione di mero fatto, individuato quale aggregato di case continue e vicine, anche distante dal centro urbano (C. Stato 19/08/2016, n. 3656; TAR Sicilia-Palermo 09/03/2023, n. 722; vedi anche C. Stato 22/03/2024, n. 2798).
Pertanto, occorre fare riferimento non tanto ad un formale atto di individuazione e perimetrazione, ma alla nozione di fatto di centro storico per come individuata e accertata attraverso il richiamo a documentazione esistente.

Nella fattispecie, l’Amministrazione si era basata sulle rappresentazioni delle mappe e delle ortofoto dell’Istituto geografico militare risalenti ai primi anni ’40 da cui si evinceva la presenza dell’immobile come porzione del nucleo di antica origine del Comune, mentre i ricorrenti - su cui gravava l’onere della prova sul punto - non avevano offerto elementi di prova idonei a contrastare tali risultanze documentali.

Dalla redazione