Condono in zone sismiche, necessità del certificato di idoneità statica | Bollettino di Legislazione Tecnica
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22/10/2024

Condono in zone sismiche, necessità del certificato di idoneità statica

Il TAR Toscana ha affermato che per il condono di abusi in zone sismiche è sempre necessaria la certificazione di idoneità statica, a prescindere dalla volumetria del manufatto.

CONDONO IN ZONA SISMICA CERTIFICATO IDONEITÀ STATICA - Nel caso di specie il ricorrente contestava il diniego della domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata ai sensi della L.R. Toscana 20/10/2004. n. 53 (Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria). L’istanza aveva ad oggetto opere abusive consistenti nella demolizione e ricostruzione della copertura di un immobile per la trasformazione del sottotetto in locali ad uso abitativo con rialzamento del manto di copertura.
Il diniego era dovuto alla mancata allegazione della copia autentica dell’avvenuto deposito all’Ufficio tecnico del Genio civile degli atti di certificazione di idoneità statica e sismica ai sensi dell’art. 35, L. 47/1985 (Legge sul condono edilizio).
Secondo il ricorrente, la certificazione non era necessaria, in quanto l’opera non superava i 450 mc; inoltre, come peraltro ribadito dal professionista incaricato, l’immobile sarebbe stato pienamente idoneo sotto il profilo statico.

TAR Toscana 07/10/2024, n. 1120,  nel respingere il ricorso, ha precisato che l’art. 35 della L. 47/1985, al fine di garantire che l’opera oggetto di condono presenti i necessari requisiti di sicurezza statica, prevede un duplice ordine di adempimenti richiedendo:
- in primo luogo, il deposito di una certificazione di idoneità statica sottoscritta da un professionista abilitato e
- in caso di dichiarazione negativa, il deposito di un progetto di adeguamento.
Secondo il TAR, mentre per gli immobili siti in zone non dichiarate sismiche tali adempimenti sono necessari solo se il volume dell’opera da condonare è superiore ai 450 mc, per gli immobili siti in aree soggette a vincolo sismico l’art. 35 cit. prevede che il progetto di adeguamento da redigersi in caso di inidoneità sismica debba essere presentato qualunque sia la loro volumetria.
Ne discende che, in presenza del vincolo sismico, la certificazione di idoneità statica, preliminare alla eventuale presentazione del progetto, è sempre necessaria a prescindere dalla consistenza volumetrica del manufatto.
Ricadendo il Comune in zona a rischio sismico, l’amministrazione aveva correttamente richiesto la predetta attestazione nel caso di specie.

Il TAR ha inoltre respinto la censura basata sulla circostanza che l’immobile fosse nei fatti staticamente idoneo. Secondo i giudici, infatti, l’allegazione del certificato configura un onere istruttorio posto dalla legge a carico dell’istante, il cui mancato adempimento giustifica il rigetto della sanatoria.
Parimenti, a nulla rilevava che il predetto certificato fosse stato chiesto ed ottenuto dal ricorrente dopo la adozione del provvedimento di rigetto, atteso che le circostanze successive non possono influire sulla legittimità del dinego che deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum.

Dalla redazione