Recupero dei sottotetti in deroga alle distanze minime | Bollettino di Legislazione Tecnica
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25/07/2024

Recupero dei sottotetti in deroga alle distanze minime

Il D.L. 69/2024 consente il recupero dei sottotetti anche in deroga alle distanze minime tra edifici e dai confini.

Il Decreto Salva casa, nel testo modificato dalla legge di conversione, semplifica il recupero sottotetti su tutto il territorio nazionale, prevedendo una deroga alle norme sulle distanze tra edifici e dai confini, per incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo.
Devono comunque essere rispettati i limiti e le procedure stabilite dalle Regioni per il recupero dei sottotetti.

Nel dettaglio, l’art. 1, D.L. 69/2024, comma 1, lett. 0a) (inserita dalla legge di conversione) ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 2-bis del D.P.R. 380/2001, che disciplina le deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati.

Il nuovo comma stabilisce che gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini.
Tale deroga alle norme sulle distanze è consentita a condizione che:
* siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio,
* che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali,
* che sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione.

Il secondo periodo del comma 1-quater specifica che rimangono ferme le norme regionali che prevedono disposizioni più favorevoli.

Dalla redazione