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14/06/2024

Sanatoria difformità e tolleranze costruttive: applicabilità all'attività edilizia pubblica

Le disposizioni del Decreto Salva casa, relative alla sanatoria delle difformità parziali ed alle tolleranze costruttive, si applicano anche all'attività edilizia delle amministrazioni pubbliche, le quali non pagano né oblazioni né sanzioni.

Come noto, il Decreto Salva casa, di cui al D.L. 29/05/2024, n. 69, ha apportato diverse modifiche al Testo unico edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, con particolare riferimento alle disposizioni relative a edilizia libera, stato legittimo dell'immobile, mutamento della destinazione d’uso, opere abusive, tolleranze costruttive e accertamento di conformità.

Per quanto riguarda l'edilizia pubblica, l'art. 3, comma 2, del D.L. 69/2024 prevede che si applicano, in quanto compatibili, anche all'attività edilizia delle amministrazioni pubbliche:
- la disciplina delle tolleranze costruttive, di cui all'art. 34-bis del D.P.R. 380/2001 (commi 1-bis, 2-bis e 3-bis). Le amministrazioni pubbliche possono dichiarare le tolleranze di cui all’articolo 34-bis, commi 1-bis e 2-bis, del D.P.R. 380/2001 mediante il proprio personale deputato allo svolgimento delle ordinarie mansioni tecniche nel settore dell’edilizia;
- la sanatoria delle difformità parziali, di cui all'art. 36-bis del D.P.R. 380/2001. Le amministrazioni pubbliche non sono tenute al pagamento di somme a titolo di oblazione e di sanzioni pecuniarie, previste dal comma 5 dell'art. 36-bis del D.P.R. 380/2001, dalla cui applicazione sono esentate.

Per le suddette finalità, le amministrazioni pubbliche possono in ogni caso avvalersi del supporto e della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche ovvero di soggetti terzi.

Dalla redazione