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14/06/2024

Decreto Autovelox, in vigore le nuove regole

In vigore il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell’11/04/2024, su modalità di collocazione e uso dei dispositivi per il controllo della velocità.

Si riportano di seguito le novità più importanti introdotte dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell’11/04/2024 (GU n. 123 del 28/05/2024), sulle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 del D. Leg.vo 285/1992.
In allegato, tra gli approfondimenti, il decreto con evidenziate in giallo le novità più rilevanti.

LIMITAZIONE AUTONOMIA COMUNI
I Comuni non potranno più decidere autonomamente dove collocare i dispositivi; infatti, i tratti di strada su cui gli autovelox potranno essere utilizzati dovranno essere individuati con un provvedimento del prefetto.
Inoltre, deve ricorrere una o più delle seguenti specifiche condizioni:
- elevata incidentalità da velocità nel quinquennio precedente;
- impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata della violazione;
- velocità dei veicoli in transito mediamente superiore ai limiti consentiti.

DISTANZE TRA AUTOVELOX
Al fine di evitare le cc.dd. “multe in serie”, viene fissata la distanza minima che deve intercorrere tra due diversi dispositivi in base al tipo di strada.
Tra dispositivi mobili:
- 4 km su autostrade;
- 3 km su strade extraurbane principali;
- 1 km su strade extraurbane secondarie, locali e itinerari ciclopedonali;
- 1 km su strade urbane di scorrimento;
- 500 m su strade urbane di quartiere e urbane locali.
Tra postazioni fisse:
- 500 m in ambito urbano e nelle zone di confine con l’ambito extraurbano.

SEGNALETICA
La distanza tra il segnale del limite di velocità e la postazione di controllo deve essere di almeno:
- 1 km su strade extraurbane;
- 200 m su strade urbane di scorrimento;
- 75 m su altre strade.

NUOVI LIMITI
La collocazione di postazioni può avvenire:
- su strade urbane di scorrimento: solo se il limite massimo di velocità consentito è pari a quello previsto per quel tipo di strada (comunque non inferiore a 50 km/h);
- su strade urbane di quartiere e urbane locali: solo se il limite massimo di velocità consentito è pari a quello previsto per quel tipo di strada (50 km/h);
- su autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, extraurbane locali: solo se il limite di velocità imposto è pari o comunque non inferiore di oltre di 20 km/h rispetto a quello previsto per quel tipo di strada (ad esempio, se su una strada extraurbana il limite previsto dal Codice è normalmente di 110 km/h, il dispositivo può essere utilizzato solo se il limite è fissato ad almeno 90 km/h, ma non per limiti inferiori).

DISPOSITIVI A BORDO VEICOLO IN MOVIMENTO
L’uso di dispositivi a bordo di un veicolo in movimento, quando sono utilizzati senza contestazione immediata della violazione, è consentito nei casi in cui non sia possibile collocare postazioni fisse o mobili.

DIPOSITIVI PREESISTENTI NON CONFORMI
Il decreto stabilisce che i dispositivi preesistenti e non conformi ai presupposti e alle prescrizioni contenute del decreto dovranno essere adeguati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso; decorso tale termine e in assenza di adeguamento, gli stessi verranno disinstallati.

APPROVAZIONE E OMOLOGAZIONE
Il decreto, però, non risolve la questione relativa all’omologazione dei dispositivi, nell’ambito delle contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio di misurazione della velocità.
A tal proposito, si ricorda che la Corte di Cassazione (Ord. C. Cass. Civ. 18/04/2024 n.10505) ha affermato che è sempre annullabile la multa per eccesso di velocità rilevata dall’autovelox approvato ma non omologato, in quanto le due pocedure hanno “caratteristiche, natura e finalità diverse”. In particolare, l’omologazione consiste in una procedura di natura tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato. Infatti, la Cassazione afferma che “il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate: la relativa prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità”.
Eppure, nel decreto, le due procedure vengono sempre riportate in modo alternativo: ad esempio, nell’Allegato B si legge che “durante tutte le fasi di installazione e funzionamento devono essere rispettate integralmente le condizioni contenute nel manuale d’uso dei dispositivi utilizzati e le prescrizioni contenute nei decreti di approvazione o di omologazione dei medesimi”.

Dalla redazione