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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 11/04/2024
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Premessa
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»; Visto l’art. 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, che prevede la possibilità per gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di utilizzare o installare, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli |
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Art. 1. - Oggetto e ambito di applicazione1. Il presente decreto definisce le modalità di collocazione delle postazioni di controllo ove sono installati i dispositivi e i sistemi di misurazione delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le modalità d’uso di tali dispositivi e sistemi. |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) Codice: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»; b) Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada; c) organi di polizia stradale: gli organi, e i dipendenti operatori, di cui all’art. 12, comma 1, del Codice; d) dispositivo: qualsiasi strumento, apparecchiatura o mezzo tecnico di controllo utilizzato per il rilevamento della velocità dei veicoli; e) dispositivo a funzionamento manuale: dispositivo che, in base alle condizioni di approvazione od omologazione, richiede necessariamente la presenza dell’operatore per l’installazione, il rilevamento e l’accertamento della violazione; |
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Art. 3. - Condizioni per la collocazione delle postazioni di controllo1. Le condizioni tecniche per la collocazione delle postazioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera h), sono disciplinate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Le postazioni fisse sono collocate esclusivamente a seguito di valutazione dell’ente proprietario della strada, anche su richiesta dell’organo di polizia stradale che le utilizza. 3. Per la contestazione differita delle violazioni sono collocate, in via ordinaria, postazioni fisse. Laddove |
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Art. 4. - Utilizzazione delle postazioni fisse o mobili1. In conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’interno 15 agosto 2017, le postazioni fisse o mobili e i dispositivi a bordo di un veicolo in movimento, di cui all’art. 3, possono essere utilizzati per il rilevamento a distanza delle violazioni esclusivamente: a) sulle strade di tipo A, di cui all’art. 2, comma 2, del Codice, dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1, lettere a) ed f), del Codice; |
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Art. 5. - Tutela della riservatezza1. I dispositivi di controllo utilizzati per l’accertamento dell’eccesso di velocità che consentono di documentare la violazione e, a richiesta dell’interessato, la visione successiva, sono impiegati nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 r |
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Art. 6. - Disposizioni transitorie e finanziarie1. I dispositivi già installati alla data di entrata in vigore del presente decreto, non conformi ai presupposti e alle prescrizioni contenute nell’A |
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Allegato A - Collocazione delle postazioni di controllo1. Individuazione dei tratti di strada dove collocare le postazioni di controllo Per le strade di tipo C, D, E, E-bis, F e F-bis (extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere, urbane ciclabili, locali urbane ed extraurbane, itinerari ciclopedonali urbani ed extraurbani), oltre alle condizioni tecniche di cui al punto 2, ai fini dell’individuazione dei tratti di strada su cui collocare postazioni di controllo ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge n. 121 del 2002, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, deve ricorrere una o più delle seguenti, ulteriori specifiche condizioni: a) elevato livello di incidentalità, documentato da un’accurata analisi del numero, della tipologia e, soprattutto, delle cause degli incidenti stradali avvenuti nel quinquennio precedente con particolare riferimento alla velocità come causa principale o concausa attraverso la produzione di dati statistici; b) documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, tenendo conto, tra l’altro, delle seguenti condizioni: 1) presenza di più corsie per senso di marcia, ovvero suddivisione della strada in carreggiate separate, in cui mancano spazi idonei (assenza di banchine o piazzole di dimensioni adeguate), gallerie e viadotti privi di aree per fermare i veicoli fuori della carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza. Sulle strade ad unica corsia per senso di marcia, l’assenza di banchine o piazzole di dimensioni adeguate; 2) situazioni in cui l’andamento plano-altimetrico della strada limita la visibilità e condiziona in modo negativo la possibilità di fermare e di fare sostare i veicoli dei trasgressori fuori della carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza, in corrispondenza del tratto di strada interessato e in quello immediatamente successivo; 3) condizioni particolari di scarsa visibilità legate, ad esempio, a fenomeni atmosferici ciclicamente ricorrenti (nebbia) che, in concomitanza con altri fattori ambientali o con le caratteristiche della strada (assenza di spazi idonei per effettuare il fermo del veicolo in condizioni di sicurezza), rendono difficile e pericolosa l’ordinaria attività di controllo da parte degli organi di polizia stradale; 4) composizione e volume del traffico (determinati, a titolo esemplificativo, dalla presenza di traffico intenso o da percentuale elevata di mezzi pesanti), che rende manifesta la difficoltà di procedere al fermo dei veicoli anche su strade ad una sola corsia per senso di marcia, soprattutto se il tratto interessato non presenta spazi idonei per lo stazionamento dei veicoli pesanti fuori della carreggiata, o comunque in condizioni di sicurezza tali da evitare pericolo o intralcio per la circolazione stradale; 5) particolari condizioni della strada o del tratto stradale determinate dalla elevata densità di flussi veicolari e/o pedonali e dalla presenza di strutture scolastiche o aree attrezzate pe |
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Allegato B - Modalità di uso dei dispositivi e attività complementari al controllo1.1 Attività di gestione dei dispositivi e dei sistemi di controllo degli organi di polizia stradale 1.1.1. Le attività di controllo della velocità mediante dispostivi che consentono l’accertamento da remoto delle violazioni devono essere effettuate unicamente da personale degli organi di polizia stradale avente adeguata competenza e conoscenza del funzionamento dei dispositivi stessi. 1.1.2. Durante tutte le fasi di installazione e funzionamento devono essere rispettate integralmente le condizioni contenute nel manuale d’uso dei dispositivi utilizzati e le prescrizioni contenute nei decreti di approvazione o di omologazione dei medesimi. 1.1.3. Le disposizioni di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 si applicano in ogni operazione di gestione dei dispositivi in fase di funzionamento, di elaborazione dei dati acquisiti dai dispositivi, di convalida delle immagini prodotte dai dispositivi e di sottoscrizione di verbali di accertamento. Le operazioni di gestione dei dispositivi nelle fasi di conservazione, trasporto e installazione, nonché in quelle eventuali di disinstallazione, possono essere delegate a terzi, purché gli organi di polizia stradale ne abbiano la responsabilità e il controllo mediante procedure definite preventivamente. 1.1.4. Salvo quanto previsto al punto 1.1.3 e al paragrafo 1.3, ogni altra operazione strumentale che concorra alla formazione degli atti di accertamento delle violazioni deve sempre essere effettuata dagli organi di polizia stradale. 1.1.5. Le disposizioni di cui ai punti precedenti si applicano anche ai sistemi costituiti di due o più dispositivi, utilizzati in due o più postazioni, finalizzati al rilevamento della velocità media su un tratto stradale.
1.2 Manutenzione dei dispositivi e dei sistemi di controllo 1.2.1 Ai fini di un corretto uso dei dispositivi di misurazione della velocità, gli organi di polizia stradale che ne hanno la responsabilità e la gestione devono provvedere alla loro corretta manutenzione, in base alle condizioni contenute nei decreti di approvazione o di omologazione e nei manuali d’uso e manutenzione che ne costituiscono parte integrante. 1.2.2 Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sono svolte dal titolare del decreto di approvazione o di omologazione oppure da soggetti terzi delegati dal titolare stesso, opportunatamente formati e qualificati, al fine di garantire un controllo capillare e un rapido intervento sul territorio nazionale. In tali casi, il titolare del trattamento dei dati può designare un soggetto responsabile, in conformità a quanto previsto dall’art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 1.2.3 Le disposizioni di cui ai punti 1.2.1 e 1.2.2 si applicano anche ai sistemi costituiti da due o più dispositivi, utilizzati in due o più postazioni, finalizzati al rilevamento della velocità media su un tratto stradale.
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