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28/05/2024

Requisiti speciali di partecipazione e discrezionalità della stazione appaltante

L'ANAC ha ribadito che la stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella determinazione dei requisiti di partecipazione, purché essi siano pertinenti e congrui rispetto all'oggetto del contratto.

Fattispecie
Nell'ambito di una procedura per l'affidamento di servizi attinenti al D. Leg.vo 231/2001, l'istante lamentava il fatto che l’avviso prevedeva quale requisito di partecipazione l’iscrizione ad un albo professionale da almeno 10 anni, limitando la partecipazione alla gara, in quanto la redazione del MOGC (modello di organizzazione, gestione e controllo)  ai sensi del D. Leg.vo 231/2001, così come l’assunzione dell’incarico di ODV (Organismo di vigilanza) non richiedono l’iscrizione a nessun albo professionale, ma solo consolidata esperienza nel settore sia presso soggetti privati che presso soggetti pubblici.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 15/05/2024, n. 236 ha svolto le seguenti considerazioni:
- l'art. 100, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti richiedano requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all’oggetto dell’appalto;
- ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D. Leg.vo 36/2023, fermi i necessari requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese;
- tale previsione normativa attua un principio generale dell’ordinamento secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità. A tale scopo, all’amministrazione è garantita un’ampia discrezionalità nell’individuazione dei requisiti tecnici, ancorché più severi rispetto a quelli normativamente stabiliti, purché la loro previsione sia correlata a circostanze giustificate e risulti funzionale rispetto all’interesse pubblico perseguito;
- il nuovo Codice appalti, di cui al D. Leg.vo 36/2023, operando una codificazione di taluni principi (quali il principio del risultato e quello della fiducia), mira a favorire una più ampia libertà di iniziativa e di autoresponsabilità delle stazioni appaltanti, valorizzandone autonomia e discrezionalità amministrativa e tecnica (Sent. T.A.R. Sicilia Catania 12/12/2023, n. 3738);
- con riferimento al principio del risultato, il miglior risultato possibile, che sia anche il più virtuoso, viene raggiunto anche selezionando operatori che dimostrino, fin dalle prime fasi della gara, diligenza e professionalità, quali sintomi di una affidabilità che su di essi dovrà esser riposta al momento in cui, una volta aggiudicatari, eseguiranno il servizio oggetto di affidamento;
- il principio della fiducia porta invece a valorizzare l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici e afferma che ogni stazione appaltante ha la responsabilità delle gare e deve svolgerle non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un’opera pubblica (o ad acquisire servizi e forniture) nel modo più rispondente agli interessi della collettività. Trattasi quindi di un principio che amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile.

Conclusioni ANAC
Posto quanto sopra, l'ANAC ha rilevato che la stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella redazione degli atti di gara ed è legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti, purché tale scelta non sia eccessivamente ed irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito, e risponda, quindi, ai parametri della ragionevolezza e della proporzionalità rispetto alla tipologia e all’oggetto dello specifico appalto (si veda anche Sent. C. Stato 15/11/2021, n. 7597).

Pertanto nel caso di specie, nell’ambito dell’ampia discrezionalità nella redazione degli atti di gara che l’ordinamento le riconosce, la stazione appaltante ha definito requisiti di partecipazione che possono essere ritenuti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito, rispondenti ai parametri della ragionevolezza e della proporzionalità rispetto alla tipologia e all’oggetto dello specifico appalto.

Dalla redazione