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Sent. C. Giustizia UE 21/03/2024, n. C-671/22

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Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Azione dell’Unione in materia di acque - Direttiva 2000/60/CE - Obiettivi ambientali relativi alle acque superficiali - Prevenzione contro il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali - Allegato V, punto 1.2.2 - Definizioni dello stato ecologico “elevato”, “buono” e “sufficiente” dei laghi - Criteri di valutazione dell’elemento di qualità biologica “fauna ittica”.

Il punto 1.2.2 dell’allegato V della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretato nel senso che da una parte, riguardo ai criteri di valutazione dell’elemento di qualità biologica "fauna ittica", si deve intendere per "alterazione antropica", ai sensi di tale punto, qualsiasi alterazione che ha origine in un’attività umana, inclusa qualsiasi variazione idonea a pregiudicare la composizione e l’abbondanza delle specie di pesci, e, dall’altra, tutte queste alterazioni sono rilevanti per la classificazione dello stato ecologico della "fauna ittica".

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