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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Giustizia UE 25/04/2024, n. C-301/22
Sent. C. Giustizia UE 25/04/2024, n. C-301/22
Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2000/60/CE - Quadro per l’azione dell’Unione europea in materia di acque - Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) - Obiettivi ambientali relativi alle acque superficiali - Obbligo degli Stati membri di non autorizzare un progetto che possa provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale - Articolo 5 e allegato II - Caratterizzazione dei tipi di corpi idrici superficiali - Articolo 8 e allegato V - Classificazione dello stato delle acque superficiali - Articolo 11 - Programma di misure - Progetto di estrazione di acqua da un lago di superficie inferiore a 0,5 km².1) L’articolo 5, paragrafo 1, primo trattino, e l’articolo 8 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, letti in combinato disposto con gli allegati II e V di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che un lago di superficie inferiore a 0,5 km² non rientra nell’obbligo di fissare le sue condizioni di riferimento tipiche specifiche né nell’obbligo di elaborare i programmi di monitoraggio dello stato delle acque, previsti a tali disposizioni. 2) L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 11 della direttiva 2000/60/CE devono essere interpretati nel senso che essi impongono a un’autorità competente, quando quest’ultima statuisce sulla domanda di autorizzazione di un progetto che può avere un impatto su un lago per il quale, a causa della sua superficie inferiore a 0,5 km², non sono stati stabiliti né le sue condizioni di riferimento tipiche specifiche né un programma di monitoraggio dello stato delle acque, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 5, paragrafo 1, primo trattino, e dell’articolo 8 della direttiva 2000/60, letti in combinato disposto con gli allegati II e V di tale direttiva, di assicurarsi, da un lato, che la realizzazione di un siffatto progetto non possa provocare, a causa dei suoi effetti su un siffatto lago, un deterioramento dello stato di un altro corpo idrico superficiale che è stato o avrebbe dovuto essere identificato da tale Stato membro come un «tipo» di corpo idrico superficiale né pregiudicare il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico di tale altro corpo idrico superficiale e, dall’altro, che la realizzazione di tale progetto sia compatibile con le misure attuate nell’ambito del programma elaborato, conformemente all’articolo 11 di detta direttiva, per il distretto idrografico considerato. |
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