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22/04/2024

Appalti pubblici e termine imperativo di 30 giorni per il pagamento del corrispettivo

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha precisato che le norme che prevedono il termine di 30 giorni per il pagamento del corrispettivo di appalto sono imperative e si applicano anche in caso di disciplina di gara difforme che stabilisca il termine di 120 giorni.

Fattispecie
Il quesito riguardava una procedura di gara indetta ai sensi del D. Leg.vo 50/2016 ed atteneva alla presunta illegittimità della clausola dello schema di contratto che prevedeva il termine di pagamento delle fatture a 120 giorni, in asserita violazione dell’art. 4 del D. Leg.vo 231/2002.

Indicazioni ANAC
Con il parere del 10/04/2024, n. 4, l'ANAC ha fornito le seguenti indicazioni:
- l'art. 4 del D. Leg.vo 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), prevede che il pagamento delle fatture avvenga entro 30 giorni;
- nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, l'art. 4 del D. Leg.vo 231/2002 pone una limitazione all’autonomia contrattuale e alla derogabilità della disciplina dei termini, prorogabili solo nella misura massima di 60 giorni, nei casi in cui la natura particolare del contratto o talune sue caratteristiche ne giustifichino oggettivamente la proroga, previa approvazione per iscritto della relativa clausola contrattuale;
- l'art. 113-bis del D. Leg.vo 50/2016 prevede che i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche,
- la ratio che sottende le due citate disposizioni è la stessa ed è volta a tutelare l’operatore economico e a limitare l’autonomia contrattuale della stazione appaltante;
- la direttiva 2000/35/CE, recepita in Italia con il citato D. Leg.vo 231/2002, contiene norme imperative, applicabili anche alle pubbliche amministrazioni, che non sono derogabili mediante la tacita accettazione delle condizioni difformi con la presentazione di una offerta in una gara pubblica di appalto (Sent. C. Stato 01/04/2010, n. 1885);
- le stazioni appaltanti non possono inserire autoritativamente nei bandi di gara clausole che prevedano il pagamento entro un termine superiore a quello fissato dall’art. 4 del D. Leg.vo 231/2002;
- dal carattere inderogabile della disposizione discende il potere di eterointegrazione della norma stessa, che trova applicazione anche nel caso in cui la lex specialis di gara sia silente o preveda clausole difformi.

L'ANAC ha pertanto concluso che la disciplina di gara, nel caso di specie, potesse considerarsi eterointegrata dalla disposizione richiamata; dunque, il riferimento ai 120 giorni di pagamento doveva essere inteso quale 30 giorni, ai sensi dell’art. 113-bis del D. Leg.vo 50/2016.
Tale eterointegrazione doveva ritenersi applicabile ai sensi dell’art. 1339 del Codice civile anche al contratto, la cui clausola sulle tempistiche di pagamento non poteva essere apposta in violazione di una norma imperativa.

Dalla redazione