a) al comma 1, lettera c), le parole: «e servizi» sono soppresse;
b) al comma 2, lettera b), le parole: «, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della radio e televisione digitale» sono soppresse;
a) alla lettera b), dopo la parola: «edifici» è inserita la seguente: «torri,»;
b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) access point: dispositivo di rete che consente l’accesso ad un numero variabile di utenti tra una rete radio LAN e una rete di comunicazione elettronica»;
d) dopo la lettera m), è inserita la seguente:
«m-bis) call center: servizio specificamente organizzato per la gestione dei contatti e delle comunicazioni multicanale con gli utenti finali da parte di addetti specializzati o risponditori automatici nell’ambito di un rapporto contrattuale tra il gestore e un operatore che fornisce reti e servizi di comunicazioni elettroniche;»;
e) dopo la lettera p), è inserita la seguente:
«p-bis) codice di abilitazione e identificazione: il codice fornito dall’impresa autorizzata ad un utente per identificarlo univocamente e verificarne l’abilitazione all’accesso alla rete tramite un access point;»;
f) alla lettera t) dopo le parole: «comunicazioni elettronica» sono aggiunte le seguenti: «ad uso privato»;
g) dopo la lettera t) sono inserite le seguenti:
«t-bis) identificazione univoca indiretta dell’utente: identificazione univoca dell’utente effettuata acquisendo l’identità tecnica precedentemente validata e anagrafata da altri soggetti pubblici o esercenti un servizio di pubblica utilità;
t-ter) impianto di comunicazione elettronica: insieme di dispositivi di rete che comprende le apparecchiature e le infrastrutture necessarie per la trasmissione, la ricezione e l’elaborazione di segnali elettronici;»;
h) alla lettera v), dopo le parole: «di un utente finale» sono inserite le seguenti: «e i dati sull’indirizzo fisico del punto terminale di rete»;
i) dopo la lettera cc), è inserita la seguente:
«cc-bis) Mac Address (Media access control address): codice di dodici caratteri in formato esadecimale, in accordo con la serie di standard IEEE 802, che identifica in modo univoco un dispositivo da connettere ad una rete;»;
l) dopo la lettera oo), è inserita la seguente:
«oo-bis) radio digitale: l’attività di radiodiffusione sonora in tecnica digitale diffusa su reti terrestri utilizzando lo standard DAB+;»;
m) alla lettera qq), dopo le parole: «su base non esclusiva» sono inserite le seguenti: «, apparati a corto raggio secondo le caratteristiche tecniche previste dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;»;
n) alla lettera ss), le parole: «Rete privata o Rete di comunicazione elettronica ad uso privato» sono sostituite dalle seguenti: «rete di comunicazione elettronica ad uso privato» e la parola: «servizi», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «attività»;
o) la lettera eee) è sostituita dalla seguente:
«eee) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: attività di installazione di reti ovvero, anche congiuntamente, esercizio di reti o servizi di comunicazione elettroniche svolti nell’interesse esclusivo del titolare e per il traffico tra terminali del titolare di un’autorizzazione generale, ovvero del beneficiario dell’attività di comunicazione elettronica ad uso privato;»;
p) dopo la lettera iii), è inserita la seguente:
«iii-bis) servizio di comunicazione interpersonale che fa uso indiretto della numerazione: un servizio di comunicazione interpersonale che utilizza come identificativo dell’utente risorse di numerazione assegnate ad un altro soggetto autorizzato;»;
q) la lettera qqq) è abrogata;
r) dopo la lettera uuu), è inserita la seguente:
s) «uuu-bis) SSID ( Service set identifier): codice che permette di identificare in maniera univoca una rete Local area network (LAN);»;
t) alla lettera zzz), dopo le parole: «comunicazione elettronica ad uso privato» sono inserite le seguenti: «o in gruppo chiuso di utenti»;
u) alla lettera dddd), le parole: «ovvero a un insieme predefinito e chiuso di persone fisiche o giuridiche all’uopo autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «e che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico».
3. All’articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 2, dopo le parole: «servizi di comunicazione elettronica» sono inserite le seguenti: «ad uso pubblico nonché l’attività di comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso di utenti» e le parole: «è libera e ad essa» sono sostituite dalle seguenti: «sono libere e ad esse».
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Obiettivi generali della disciplina di reti, servizi ed attività di comunicazione elettronica»;
b) al comma 2, alinea, dopo la parola: «servizi» sono inserite le seguenti: «, nonché delle attività,»;
c) al comma 2, lettera c), le parole: «ovvero per regolare la fornitura di reti e servizi per gruppi chiusi di utenti e le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato» sono sostituite dalle seguenti: «o per regolare le attività di comunicazione elettronica».
a) al comma 2, lettera b), le parole: «, anche con riguardo alle controversie» sono sostituite dalle seguenti: «e tra i proprietari di unità immobiliari o il condominio e l’operatore di rete»;
b) al comma 3, dopo le parole: «decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109» e le parole «assicurandone la disponibilità, la confidenzialità e l’integrità e garantendone altresì la resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «assicurandone la disponibilità, la confidenzialità, l’integrità e la resilienza».
«2-bis. Le Regioni e gli enti locali favoriscono la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, nel rispetto dei principi di tutela previsti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e nel perseguimento dell’obiettivo di qualità del servizio. A tal fine, gli stessi non limitano a particolari aree del territorio la possibilità di installazione, ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero di protezione dall’esposizione ai campi elettromagnetici di siti sensibili, dovendo, in tal caso, garantire comunque una localizzazione o soluzione alternativa, da individuare con provvedimento motivato sentiti gli operatori, che assicuri il medesimo effetto.».
a) ovunque ricorra, la parola: «dichiarazione» è sostituita dalla seguente: «segnalazione»;
b) al comma 4, le parole: «allegato n. 14» sono sostituite dalle seguenti: «allegato n. 13-bis»;
c) al comma 5, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l) l’ubicazione delle stazioni radioelettriche, e nel caso di fornitura di accesso ai sensi dell’articolo 68, il MAC Address, il Service set identifier (SSID) e la frequenza utilizzata.»;
d) al comma 6, dopo le parole: «per via elettronica» sono inserite le seguenti: «per il tramite dell’Autorità» e i