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08/04/2024

Ordini professionali e conflitto di interesse del Consigliere

Atto del Presidente ANAC 20/03/2024 (fasc. URAV 1239/2024): il Consigliere di un Ordine professionale è un funzionario pubblico ed è soggetto al codice di comportamento dei dipendenti; pertanto, qualora versi in una situazione di conflitto di interessi, è tenuto ad astenersi.

L’ANAC, con Atto del Presidente in data 20/03/2024 (fasc. URAV 1239/2024) ha chiarito che il consigliere di un Ordine professionale che versi in una situazione di conflitto di interessi ha il dovere di astenersi.

In particolare l’ANAC ha richiamato il rispetto del principio di imparzialità dell’azione amministrativa, chiarendo che il conflitto di interessi si realizza nella misura in cui un pubblico funzionario - definizione all’interno della quale rientra anche il soggetto consigliere di un Ordine o Collegio professionale - persegua un interesse privato di qualsiasi natura (patrimoniale o non), invece di perseguire puramente ed esclusivamente l’interesse pubblico al quale l’azione amministrativa deve tendere.
L’ANAC ha in tal senso fatto riferimento ad una nozione di conflitto di interesse particolarmente ampia, nella quale vanno ricomprese non soltanto le situazioni “tipizzate” (artt. 7 e 14 del D.P.R. 62/2013 - c.d. “Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici”), ma più in generale qualunque situazione astrattamente e anche solo potenzialmente idonea a compromettere la correttezza dell’azione amministrativa e l’imparzialità che si richiede al funzionario pubblico nell’esercizio del potere decisionale.

Sotto il profilo operativo e comportamentale, secondo l’ANAC, la prevenzione del conflitto di interessi si concretizza prima di tutto nell’obbligo di segnalare la situazione da parte del soggetto coinvolto, e altresì, successivamente, nell’obbligo di astenersi dal partecipare alla decisione.
Inoltre l’ANAC - con riguardo al codice di comportamento specifico dei dipendenti, di cui l’Ordine istante era dotato - ha sottolineato che lo stesso codice disponeva nel senso dell’obbligo di astensione.
Inoltre, come si evince dalla lettura dello stesso, la sua applicabilità si estende anche a tutti i collaboratori e consulenti, ai consiglieri e ai revisori, i quali tutti sono tenuti a rispettare i principi di imparzialità, integrità, lealtà, riservatezza e trasparenza nell’esercizio dell’azione amministrativa.

I chiarimenti pervenuti dall’ANAC, per quanto si innestino nel sistema di regole già delineate D.P.R. 62/2013, si pongono come un utile strumento interpretativo per i seguenti motivi:
* sottolineano che il consigliere dell’Ordine deve rispettare il codice di comportamento dei dipendenti per quanto riguarda regole e comportamenti generali che, come tali, risultano sempre applicabili;
* evidenziano che il conflitto di interesse va identificato anche in situazioni solo potenzialmente idonee a ledere il principio di imparzialità, chiarendo l’intenzione del legislatore di impedire ab origine il verificarsi di qualunque situazione di interferenza;
* indicano il consigliere dell’Ordine o del Collegio professionale quale “funzionario pubblico, soggetto quindi deputato al perseguimento di un interesse pubblico in quanto componente dell’organo politico-amministrativo dell’Ordine o Collegio stesso;
* valorizzano l’importanza dei c.d. “atti di autoregolamentazione” - categoria nella quale ricade il codice di comportamento dei dipendenti approvato dallo stesso Consiglio dell’Ordine - quale strumento di prevenzione della corruzione intesa come “mala administration”.

Dalla redazione