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19/03/2024

Interventi di riqualificazione delle facciate e parere della Soprintendenza

Nel valutare un intervento in zona vincolata, l’autorità preposta deve tener conto dei soli profili paesaggistici ed ambientali, non potendo verificarsi in quella sede anche lo stato legittimo dell'immobile. In base a tale principio, il TAR Campania ha annullato il parere negativo della Soprintendenza in relazione ad un intervento di riqualificazione delle facciate con Superbonus, motivato dalla presenza di abusi.

Nel caso di specie il Condominio contestava il parere contrario della Soprintendenza in relazione a una CILA-Superbonus per un intervento di riqualificazione delle facciate dell’immobile. In particolare, l’autorità aveva rilevato la presenza di abusi che rendevano lo stato dei luoghi non pienamente legittimo.

Il TAR Campania-Salerno 01/03/2024, n. 559 ha annullato il parere, ritenendo convincenti le prospettazioni del Condominio, che rimarcava il travalicamento delle valutazioni, squisitamente urbanistiche, di rigorosa spettanza dell’autorità comunale.
Com’è noto, infatti, il parere delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo ha natura e funzioni identiche all’autorizzazione paesaggistica, integrando entrambi gli atti il presupposto legittimante la trasformazione urbanistico-edilizia della zona protetta, ed attenendo entrambi, sotto un angolo visuale contenutistico, a profili diversi da quelli urbanistico-edilizi, ossia, specificamente, alla valutazione di compatibilità dell’opera con le finalità perseguite dal vincolo.
Inoltre, in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, oggetto di rigorosa e puntuale valutazione è la concreta incidenza impattante dell'intervento progettato sullo scenario paesaggistico circostante, con esclusione di qualsivoglia verifica degli aspetti di regolarità urbanistica ed edilizia dell'opera, quali anche lo stato legittimo dell'immobile; ciò in ragione dell'autonomia strutturale e funzionale che separa il titolo paesaggistico rispetto a quelli implicanti l'accertamento della legittimità urbanistico-edilizia del medesimo progetto.
Una interpretazione contraria che ammetta una commistione tra i diversi profili e una “confusione” dei poteri si pone in contrasto con il principio di legalità, perché amplia l'ambito di competenza dell'amministrazione procedente, in quanto la obbligherebbe a considerare e a pronunciarsi su profili non rimessi dal legislatore alla sua cura e al suo apprezzamento, frustrando anche ulteriori principi di non aggravamento del procedimento e di certezza dell'azione amministrativa. (C. Stato 24/03/2023, n. 3006).

Nel caso di specie il parere esorbitava dai meri aspetti paesaggistici, nella misura in cui, invece di affrontare gli aspetti paesaggistici della fattispecie, motivava il proprio esito sfavorevole su questioni meramente urbanistico-edilizie. In sostanza non evidenziava quello specifico profilo di contrasto delle opere in contestazione rispetto allo scenario paesaggistico di riferimento, ma esplicitava argomentazioni di tipo edilizio e urbanistico, che esulano dalla sua sfera di competenza.

Dalla redazione