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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Giustizia UE 25/01/2024, n. C-390/22
Rinvio pregiudiziale - Trasporti - Regolamento (CE) n. 1370/2007 - Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia - Contratti di servizio pubblico - Obblighi di servizio pubblico - Compensazione di servizio pubblico - Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) - Contenuto obbligatorio dei contratti di servizio pubblico - Parametri per il calcolo della compensazione di servizio pubblico - Determinazione in anticipo, in modo obiettivo e trasparente, dei parametri - Assenza di procedura di gara - Applicazione delle norme per il calcolo della compensazione contenute nell’allegato al regolamento (CE) n. 1370/2007 - Condizioni previste dalla normativa nazionale per il pagamento della compensazione - Determinazione dell’importo della compensazione nella legge di bilancio dello Stato per l’anno in questione e liquidazione di tale importo a beneficio dell’autorità nazionale competente - Fissazione dei parametri per il calcolo della compensazione mediante rinvio a norme generali.1) L’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in base alla quale la compensazione pagata dall’autorità competente a un operatore di servizio pubblico nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di servizio pubblico può essere concessa a tale operatore solo se i fondi corrispondenti a tale compensazione sono stati previsti dalla legge di bilancio di tale Stato membro per l’anno in questione e sono stati versati a tale autorità. 2) L’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1370/2007 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che consenta il pagamento, da parte dell’autorità competente, di una compensazione a un operatore di servizio pubblico nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di servizio pubblico qualora i parametri sulla base dei quali tale compensazione è calcolata non siano stabiliti in tale contratto, ma siano fissati in anticipo, in modo obiettivo e trasparente, secondo norme generali che determinano l’importo di detta compensazione. |
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