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Ord. C. Giustizia UE 12/01/2024, n. C-488/23

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Rinvio pregiudiziale - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 - Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera - Effetti dell'annullamento integrale di tale contratto - Adeguamento giudiziario della prestazione corrispondente al capitale messo a disposizione.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che, nel contesto dell'annullamento integrale di un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore da un istituto bancario, per il motivo che tale contratto contiene clausole abusive senza le quali non può sussistere, ostano a un'interpretazione giurisprudenziale del diritto di uno Stato membro secondo la quale tale istituto ha il diritto di chiedere a tale consumatore, oltre al rimborso di somme corrispondenti al capitale versato per l'esecuzione di tale contratto e agli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla data della diffida, un indennizzo consistente in un adeguamento giudiziario della prestazione corrispondente a tale capitale, in caso di variazione sostanziale del potere d'acquisto della valuta in questione dopo il pagamento di tale capitale al consumatore.

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