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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Giustizia UE 11/01/2024, n. C-252/22
Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Convenzione di Aarhus - Articolo 9, paragrafi da 3 a 5 - Accesso alla giustizia - Società civile professionale di avvocati - Ricorso diretto a contestare atti amministrativi - Ricevibilità - Requisiti previsti dal diritto nazionale - Assenza di violazioni di diritti e di interessi legittimi - Non eccessiva onerosità dei procedimenti giurisdizionali - Ripartizione delle spese - Criteri.1) L’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale a un soggetto giuridico diverso da un’organizzazione non governativa per la tutela dell’ambiente è riconosciuta la legittimazione ad agire contro un atto amministrativo di cui non è destinatario solo qualora faccia valere la violazione di un interesse legittimo privato o di un interesse legato a una situazione giuridica direttamente connessa al suo oggetto sociale. 2) L’articolo 9, paragrafi 4 a 5, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370 del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che al fine di garantire il rispetto del requisito della non eccessiva onerosità dei procedimenti giurisdizionali, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla condanna alle spese di una parte soccombente, in una controversia in materia ambientale, deve tener conto di tutte le circostanze del caso di specie, ivi compresi l’interesse di tale parte e l’interesse generale connesso alla tutela dell’ambiente. |
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