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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 21/02/2024, n. 15
L. 21/02/2024, n. 15
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RECEPIMENTO E L’ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA |
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Art. 1. - Delega al Governo per l’attuazione e il recepimento degli atti normativi dell’Unione europea1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l’attuazione e il recepimento degli atti dell’Unione europea di cui agli artico |
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Capo II - DELEGHE AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE |
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Art. 3. - Princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2)1. Nell’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo, sentita l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) individuare i criteri in base ai quali un ente pubblico può essere considerato pubblica amministrazione ai fini dell’applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555, anche considerando la possibilità di applicazione della direttiva medesima ai comuni e alle province secondo princìpi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza; b) escludere dall’ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori di cui all’articolo 2, paragrafo 7, della direttiva medesima, compresi gli organismi di informazione per la sicurezza ai quali si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 2007, n. 124; c) avvalersi della facoltà di cui all’articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedendo che con uno o più decreti del Presidente |
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Art. 4. - Delega al Governo per l’integrazione delle norme nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali1. Al fine di garantire l’integrale e compiuto adeguamento alla direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, anche al fine di integrare quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, nonché di assicurare l’effettivo rispetto dell’ |
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Art. 5. - Art. 6 Omissis
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Art. 7. - Princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE1. Nell’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, all’eventuale esercizio delle opzioni ivi previste nonché all’applicazione delle pertinenti norme tecniche di recepimento della direttiva, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti dell’Autorità bancaria europea; b) apportare alla normativa vigente ogni modifica e integrazione necessaria ad assicurare l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza del quadro normativo nazionale, modificando, in particolare, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al fine di assicurare l’opportuno coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario |
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Art. 8. - Princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro |
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Art. 9. - Princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione1. Nell’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo del Consiglio, del 10 maggio 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princì |
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Art. 10. - Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380, che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, e per l’adeguamento della normativa nazionale all’articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139, che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio1. Nell’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, nonché per assicurare l’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, il Governo osserva, oltre ai |
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Art. 11. - Omissis
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Art. 12. - Princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, e 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: |
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Art. 13. - Omissis
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Capo III - DELEGHE AL GOVERNO PER L’ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE A REGOLAMENTI EUROPEI
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Art. 14. - Art. 16 Omissis
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Art. 17. - Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/17241. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell’Agenzia per l’Italia digitale, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022. 2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi gen |
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Art. 18. - Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall’articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/11131. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e per dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, come modificata dall’articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113. |
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Art. 19. - Omissis
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale |
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ALLEGATO A (articolo 1, comma 1)1) Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (Testo rilevante ai fini del SEE). 2) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/C |
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