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Sent. C. Giustizia UE 21/12/2023, n. C-421/22

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Rinvio pregiudiziale - Trasporti - Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia - Regolamento (CE) n. 1370/2007 - Articolo 1, paragrafo 1 - Articolo 2 bis, paragrafo 2 - Articolo 3, paragrafo 1 - Articolo 4, paragrafo 1 - Articolo 6, paragrafo 1 - Contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri con autobus - Procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi - Gara d’appalto aperta, trasparente e non discriminatoria - Capitolato d’oneri - Importo della compensazione concessa dall’autorità nazionale competente - Indicizzazione limitata nel tempo e a specifiche categorie di costi - Ripartizione dei rischi.

Il regolamento 23/10/2007, n. 1370 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, come modificato dal regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, deve essere interpretato nel senso che non osta a un regime di compensazione che, nell’ambito di un appalto pubblico di servizi e in esito a una gara d’appalto con procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, non impone alle autorità nazionali competenti di concedere a un prestatore di servizi di trasporto di passeggeri soggetto ad obblighi di servizio pubblico una compensazione integrale che copra, per mezzo di un’indicizzazione regolare, qualsiasi aumento dei costi connessi alla gestione e all’esercizio di tale servizio che sfuggono al suo controllo.

Dalla redazione