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Ord. C. Giustizia UE 11/12/2023, n. C-756/22

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Rinvio pregiudiziale - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 - Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera - Effetti dell'annullamento integrale di tale contratto

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che, nel contesto dell'annullamento integrale di un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore da un istituto bancario, per il motivo che tale contratto contiene clausole abusive senza le quali non può sussistere, essi ostano a un'interpretazione giurisprudenziale del diritto di uno Stato membro secondo la quale tale istituto ha il diritto di chiedere a tale consumatore il rimborso di somme diverse dal capitale versato per l'esecuzione di tale contratto e dagli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla data della diffida.

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