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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 14/07/2011, n. 0166/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 14/07/2011, n. 0166/Pres.
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- D. Pres. R. 12/9/2018, n. 0185/Pres.
- D. Pres. R. 21/3/2014, n. 044/Pres.
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Art. 1 - (Oggetto)1. Il presente regolamento in attuazione dell’articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) disciplina |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai sensi del presente regolamento si intendono: a) allevamento: struttura, registrata nella Banca Dati Nazionale, in cui sono allevati gli animali impiegati nella produzione primaria; b) alpeggio: attività stagionale agro - zootecnica che si svolge nelle malghe durante il periodo estivo di monticazione; c) malga: unità organ |
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Art. 3 - (Ambito di applicazione)1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai malghesi che esercitano l’attività stagionale agro-zootecnica dell’alpeggio ed usufruiscono delle malghe per la preparazione, lavorazione e produzione dei prodotti lattiero caseari tipici di cui all’articolo 1. 2. I malghesi tengono all’alpeggio animali provenienti dai propri allevamenti nonché possono ricevere ed osp |
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Art. 4 - (Avvio dell’attività)1. Il malghese che intende avviare le attività di cui all’articolo 1 presenta all’Azienda per i servizi sanitari competente per territorio la domanda redatta secondo il modello di c |
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Art. 5 - (Gestione degli animali in alpeggio)1. Il pascolamento degli animali, ai fini del loro benessere e della qualità delle produzioni, è effettuato dalle sei alle otto ore giornaliere. |
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Art. 6 - (Carico animale in alpeggio)1. Ai fini della movimentazione dei bovini destinati agli alpeggi, i pascoli sono identificati con un codice di registrazione specifico e inserito nell |
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Art. 7 - (Requisiti degli animali destinati all’alpeggio)1. Gli animali inviati in alpeggio provengono da allevamenti regolarmente registrati nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche. |
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Art. 8 - (Requisiti generali delle strutture)1. Le strutture delle malghe sono accessibili e dotate di adeguate fonti energetiche e idriche. |
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Art. 9 - (Igiene della mungitura)1. La mungitura è effettuata nei locali di ricovero degli animali oppure nel locale o nella zona destinata alla mungitura. |
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Art. 10 - (Conservazione del latte)1. Qualora non si proceda subito alla caseificazione, il latte è immediatamente raffreddato e conservato in idonea vasca di affioramento o in recipien |
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Art. 11 - (Disposizioni in materia di igiene del personale e delle Attrezzature)1. Tutti i materiali e gli oggetti utilizzati nella lavorazione, preparazione, confezionamento, deposito e stagionatura dei prodotti di cui all’articolo 1, sono idonei al contatto con gli alimenti, secondo la normativa vigente, |
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Art. 12 - (Disposizioni in materia di lavorazione dei prodotti) |
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Art. 13 - (Disposizioni in materia di salatura)1. La salatura dei prodotti di cui all’articolo 1 è effettuata in locali o zone aventi i seguenti requisiti: a) pavimenti e pavimenti pulibil |
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Art. 15 - (Requisiti del locale di vendita)1. La vendita dei prodotti di cui all’articolo 1 è effettuata nei locali o negli spazi della malga appositamente destinati a tale fine. Il Servizio |
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Art. 16 - (Requisiti dei servizi igienici e degli spogliatoi)1. I servizi igienici presenti nella malga sono dotati di acqua corrente e non comunicano direttamente con il locale o le zone di lavorazione del latte |
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Art. 17 - (Disposizioni in materia di acque)1. In tutte le fasi di lavorazione, preparazione, produzione e vendita dei prodotti di cui all’articolo 1 è utilizzata acqua potabile. |
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Art. 18 - (Etichettatura e rintracciabilità)1. I prodotti di cui all’articolo 1 sono identificati nel rispetto delle norme concernenti l’etichettatura e la rintracciabilità dei prodotti alim |
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Art. 19 - (Procedure di autocontrollo e controllo ufficiale)1. Il malghese deve provvedere alla conservazione della documentazione relativa ai prodotti ed alle registrazioni dalla fase di produzione alla fase di commercializzazione al fine di garantire la rintracciabilità delle produzioni. 2. Per la finalità di cui al comma 1 possono essere conservati anche i documenti commerciali e ogni altra documentazione già prevista dalla normativa vigente. 3. Il malghese è tenuto ad adottare un manuale di Buone P |
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Art. 19-bis. - (Modifiche agli allegati) |
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Art. 20 - (Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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Allegato B - Protocollo di garanzia ed adesione al progetto PPL malghe FVGParte di provvedimento in formato grafico |
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