Opere amovibili e tutela del paesaggio | Bollettino di Legislazione Tecnica
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27/12/2023

Opere amovibili e tutela del paesaggio

La Corte di Cassazione fornisce chiarimenti sulle norme che escludono la necessità dell’autorizzazione paesaggistica in caso di opere facilmente amovibili o non stabilmente collegate al suolo.

Nel caso di specie si trattava dell’ampliamento della superfice di una terrazza mediante un manufatto con travi e grata in ferro. Secondo il P.G., le opere non potevano includersi tra le strutture leggere e facilmente amovibili per le quali il D.P.R. 31/2017 sancisce l'esclusione della necessità di una previa autorizzazione paesaggistica. Né si sarebbe potuto trattare di opere precarie.

C. Cass. pen. 20/12/2023, n. 50766 , nel confermare la tesi del P.G., ha ribadito che in tema di reati paesaggistici, le previsioni del D.P.R. 13/02/2017, n. 31, che individuano taluni interventi in aree sottoposte a vincolo i quali, per la mancanza di impatto sul bene tutelato, non richiedono il rilascio di autorizzazione paesaggistica, hanno natura regolamentare, dovendo, pertanto, essere interpretate in modo conforme alle disposizioni del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42, e con esclusione di qualsiasi possibilità di estensione analogica che possa ampliarne il campo di operatività.
In altri termini, l'accertamento in fatto della riconducibilità degli interventi eseguiti in area sottoposta a vincolo paesaggistico nel novero di quelli non soggetti ad autorizzazione, di cui all'allegato A al D.P.R. 31/2017, o di quelli di lieve entità sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato, di cui all'allegato B del citato D.P.R., deve essere condotto attenendosi ad un'interpretazione logico-sistematica di carattere finalistico delle disposizioni regolamentari, valevole a determinare l'applicazione delle disposizioni derogatorie previste dal decreto in oggetto ai soli interventi di lieve entità, tali essendo quelli che, per tipologia, caratteristiche e contesto in cui si inseriscono, non sono idonei a pregiudicare i valori paesaggistici tutelati dal vincolo.

In particolare, il punto 17 dell'allegato A al D.P.R. 31/2017 esclude dalla necessità dell’autorizzazione paesaggistica le installazioni esterne poste a corredo di attività economiche e commerciali costituite da elementi facilmente amovibili o altre strutture leggere di copertura, prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo.
Tale disposizione, secondo una lettura coordinata con il D. Leg.vo 42/2004, riguarda le strutture che oltre ad essere al servizio di date attività commerciali risultino altresì e necessariamente di ridotto impatto per caratteristiche di materiali e struttura, con assenza inoltre di muratura e di stabile collegamento al suolo.
In sostanza, il profilo essenziale degli interventi così previsti attiene pur sempre allo scarso impatto dell'opera come tale, e la ulteriore precisazione della facile amovibilità o dello stabile collegamento al suolo devono intendersi come conseguenza della suddetta caratteristica di fondo, e non come requisiti che da soli e in quanto tali possano sottrarre al campo di operatività della autorizzazione paesaggistica gli interventi in parola.
La stabile installazione ovvero l'assenza di precarietà integra solo un elemento descrittivo e ulteriore, di per sé non dirimente, che connota opere di ridotto impatto paesaggistico quali quelle disciplinate nel caso del n. 17 dell’allegato A del D.P.R. 31/2017.
Infine la Corte ha ribadito il principio giurisprudenziale per cui è stabile e inamovibile anche il manufatto non infisso o incorporato al suolo, ma che si immedesima con il terreno sottostante con caratteristiche di stabilità e di inamovibilità e con capacità di trasformare in modo durevole l'area occupata, che viene in tal modo utilizzata definitivamente escludendo così una assoluta e contingente precarietà del manufatto.

Dalla redazione