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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Serre solari bioclimatiche, definizione e compatibilità paesaggistica
FATTISPECIE - Nel caso di specie i proprietari di una unità immobiliare posta all’ultimo piano di un edificio condominiale avevano presentato domanda di sanatoria edilizia e contestuale istanza di sanatoria paesaggistica per una serra solare funzionale al risparmio energetico, realizzata mediante chiusura di una porzione della loro terrazza e inserimento di vetri trasparenti (vetro camera ad alta efficienza e con profili in taglio termico).
Il Comune rigettava l’istanza di sanatoria ritenendo che il manufatto non fosse conforme alla definizione di “serra solare”, trattandosi invece di una veranda chiusa comportante aumento di volumetria.
LA TESI DEL TAR - Secondo il TAR, che confermava il diniego, nonostante le serre solari possano essere realizzate mediante chiusura di logge e terrazze (e quindi avere un lato e la copertura non trasparenti come nel caso di specie), l’opera in questione era in realtà riconducibile alla categoria della veranda chiusa comunicante con l’abitazione tramite infissi vetrati in parte apribili ed avendo superficie e altezza tali da rendere possibile la presenza continuativa di persone.
Di conseguenza rimaneva esclusa la possibilità di sanatoria paesaggistica ai sensi dell’art. 167, D. Leg.vo 42/2004, comma 4, lett. a), che vieta il rilascio della compatibilità paesaggistica nei casi in cui l’opera abusiva abbia dato luogo aumento di superfici utili e di volumi, e ciò anche - secondo la giurisprudenza - se qualificabili alla stregua di volumi tecnici.
SERRE SOLARI BIOCLIMATICHE - In proposito C. Stato 09/11/2023, n. 9634 ha ricordato che per serra solare si intende una struttura che trattiene e recupera il calore prodotto dall’energia solare che filtra attraverso le vetrate ed è classificata come misura di efficientamento energetico. I giudici hanno spiegato che le c.d. “serre solari” o “serre solari bioclimatiche” sono sistemi solari passivi per il miglioramento dell’efficienza energetica, realizzate in aderenza a edifici e utilizzate per captare la radiazione solare e mitigare il clima interno dei locali.
Esse, pertanto, non vengono realizzate con lo scopo di ricavare un’area utilizzabile esterna agli edifici, ma specificamente per realizzare un risparmio energetico, e per tale ragione vengono autorizzate, dal punto di vista edilizio, come impianti che non creano superficie né volumetria utile.
Le serre solari devono mantenere la loro esclusiva precipua funzione di apporto di beneficio energetico, costituendo volume non utilizzabile per finalità “umane”. Una diversa interpretazione, infatti, potrebbe comportare un distorto utilizzo di tali impianti allo scopo di ottenere surrettizi ampliamenti volumetrici non altrimenti autorizzabili.
IRRILEVANZA DELL’ACCESSO DIRETTO - Ciò posto, gli elementi indicati dal TAR a supporto dell’affermazione secondo cui nel caso di specie la serra solare avrebbe un utilizzo abitativo, sono stati ritenuti insufficienti. L’utilizzo abitativo a fini abitativi era stato infatti semplicemente dedotto dalle dimensioni (circa 6,77 mq. di superficie per 2,70 di altezza) e dal fatto che allo spazio interno alla serra si sarebbe potuto accedere dall’interno del locale “climatizzato”.
Sul punto sono state ritenute ragionevoli e meritevoli di approfondimento istruttorio le osservazioni dei ricorrenti secondo i quali la collocazione di una parete trasparente, in pannelli verticali, che all’occorrenza poteva essere spostata, consentendo l’accesso diretto alla serra, sarebbe del tutto coerente con la funzione della serra solare, favorendo l’irraggiamento diretto della parte interna dell’edificio, e quindi l’accumulo di calore direttamente nei pavimenti, pareti e soffitti interni. Il fatto, poi, che la parete potesse aprirsi era dovuto alla necessità di agevolare il trasferimento del calore creatosi all’interno della serra verso il locale da climatizzare.
La tesi del TAR portava invece a negare in assoluto la possibilità di accedere all’interno di una serra solare, al fine di evitare che essa venga considerata un ampliamento. Una simile limitazione, oltre ad ostacolare le operazioni di ordinaria pulizia e manutenzione, con tutta evidenza finisce per comprimere le facoltà del proprietario oltre ogni ragionevolezza, impedendo che all’interno della serra si esplichino anche quelle attività che costituiscono normale utilizzazione di una terrazza o di una tettoia. Tutto ciò risulta in contrasto con la ratio della normativa di settore, la quale, proprio al fine di favorire modelli di efficientamento energetico degli edifici, e in particolare i modelli di tipo “passivo”, considera le “serre solari” quali manufatti che non generano né volume né superficie utile, con quanto ne consegue ai fini del rispetto della normativa urbanistica ed edilizia.
ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA - Per quanto riguarda infine l’aspetto paesaggistico, il Consiglio di Stato ha confermato che, secondo la giurisprudenza, le qualificazioni giuridiche rilevanti sotto il profilo edilizio e urbanistico non assumono rilievo quando si tratti di qualificare le opere sotto il profilo paesaggistico. Trattandosi, infatti, di valutare le opere sotto il profilo della percezione visiva, qualsiasi volume chiuso deve ritenersi tale ai fini dell’applicazione dell’art. 167, comma 4, del D. Leg.vo 42/2004.
Tuttavia, tale quadro giurisprudenziale deve coordinarsi con quanto oggi prevede il D.P.R. 31/2017 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), e in particolare con l’art. 17, D.P.R. 31/2017 ai sensi del quale le opere non più soggette a preventiva autorizzazione non possono essere rimosse anche se realizzate, in mancanza di tale autorizzazione, prima dell’entrata in vigore del D.P.R. medesimo.
Nel caso di specie, dunque, occorreva valutare se la serra solare (realizzata dagli appellanti prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 31/2017) potesse rientrare tra gli interventi esclusi dall’autorizzazione o, in alternativa, tra le opere assoggettate all’autorizzazione semplificata.
Pertanto, non poteva essere condivisa la tesi del TAR, che “con perentorietà e assolutezza”, aveva escluso la serra solare dalla valutazione di compatibilità paesaggistica.