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29/01/2024

Compensazione prezzi materiali da costruzione: rettifica della ripartizione per il II semestre 2021

Con decreto del MIT sono stati rettificati gli importi delle richieste ritenute ammissibili al Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, per le istanze di compensazione relative al secondo semestre 2021.

Con il Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT) del 09/08/2023 era stata approvata la ripartizione delle risorse del Fondo per l’adeguamento dei prezzi, di cui all’art. 1-septies, comma 8, del D.L. 73/2021, nella misura di 103.495.893 euro, in relazione alle istanze di compensazione relative alle variazioni in aumento dei prezzi dei materiali da costruzione verificatisi nel secondo semestre dell’anno 2021.

Successivamente, alcune stazioni appaltanti escluse hanno dimostrato il possesso dei requisiti per accedere al fondo e con il Decreto del MIT del 09/01/2024 (pubblicato nella G.U. del 26/01/2024, n. 21) è stato rettificato l'importo complessivo ammesso a compensazione in 103.709.932 euro e rettificate le relative tabelle di ripartizione.

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Come noto, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel 2021, l’art. 1-septies del D.L. 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis), ha previsto dei meccanismi di compensazione applicabili in deroga alla normativa sui contratti pubblici.
Per il secondo semestre del 2021, il D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 04/04/2022 ha rilevato le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all’anno 2020. In proposito, l’Ord. T.A.R. Lazio Roma 16/09/2022, n. 5916 aveva ordinato al MIMS di riesaminare i dati relativi alla rilevazione degli aumenti dei prezzi di 13 materiali da costruzione. Successivamente, la Sent. T.A.R. Lazio Roma 21/04/2023, n. 6894 ha giudicato idonea l’attività istruttoria condotta dal MIMS; pertanto, ha ritenuto il D.M. 04/04/2022 pienamente legittimo e l'Ordinanza cautelare del 16/09/2022, n. 5916 priva di efficacia (si veda Variazioni prezzi materiali da costruzione: idonee le rilevazioni del MIMS ).
Inoltre il D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 05/04/2022, n. 84, in attuazione dell'art. 1-septies, comma 8, del D.L. 73/2021, reca la disciplina delle modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi con riferimento al secondo semestre dell’anno 2021, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell’assegnazione delle risorse.
In particolare, il Decreto prevede che, ai fini della compensazione delle istanze regolarmente pervenute e ritenute ammissibili, il Fondo per l’adeguamento dei prezzi è così ripartito:
- il 34% alla categoria "piccola impresa";
- il 33% alla categoria "media impresa";
- il 33% alla categoria "grande impresa".

Dalla redazione