1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R, e successive modificazioni e integrazioni;
b) «decreto ministeriale»: il decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, e successive modificazioni e integrazioni;
c) «soggetto legittimato»: il soggetto che vanta una propria diretta legittimazione all’accesso al sistema informatico ai fini della compilazione e dell’invio telematico delle domande d’iscrizione all’Albo, di revisione e di cancellazione dell’iscrizione, delle comunicazioni di variazione e delle comunicazioni di inizio di attività;
d) «dispositivo elettronico di firma digitale»: smart-card o CNS (carta nazionale dei servizi) contenente una firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare, tramite la chiave privata e al destinatario, tramite la chiave pubblica, rispettivamente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, e contenente un certificato di autenticazione e sottoscrizione;
e) «decreto sulla documentazione amministrativa»: il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 R, e successive modificazioni e integrazioni;
f) «posta elettronica certificata»: ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente la documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2005, n. 68;
g) «sistema informatico»: il sistema informatico dell’Albo, nel quale sono protocollate le domande e le comunicazioni, sono inseriti i dati trasmessi mediante gli appositi moduli e sono archiviati elettronicamente i relativi documenti;
h) «ufficio»: la segreteria della Sezione regionale o provinciale
i) «registrazione»: la data e l’ora di acquisizione delle domande e delle comunicazioni nel sistema informatico dell’Albo;
l) «copia semplice»: la copia fotostatica di un documento, redatto su supporto cartaceo, conservato presso l’impresa, da esibire a richiesta dell’ufficio;