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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Autorizzazione sismica, relazione tecnica e responsabilità penale del professionista
Nel caso di specie la Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale di un geometra per avere fornito false attestazioni nella relazione tecnica allegata all’istanza volta al rilascio dell’autorizzazione sismica. In particolare, la relazione riportava una diversa suddivisione interna del fabbricato e dei locali seminterrati. Il professionista ricorreva in Cassazione lamentando, tra l’altro, che:
1. la falsa distribuzione interna dei locali nella relazione tecnica di accompagnamento della richiesta sanatoria sismica non avrebbe avuto alcuna incidenza sul provvedimento richiesto, rilevando soltanto la rappresentazione volumetrica, nella specie fedele, del fabbricato;
2. non vi era prova che al momento della stesura della relazione egli fosse a conoscenza della perdurante presenza dei locali da lui graficamente non rappresentati, avendo dato indicazione di "tamponare" i locali abusivi accertati a seguito della prima ispezione dell'autorità di controllo.
C. Cass. pen. 21/06/2023, n. 26807, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, ha ritenuto che ai fini del rispetto delle norme per le costruzioni in zone sismiche di cui agli artt. 83 ss. D.P.R. 380/2001, i calcoli strutturali devono essere presentati - e verificati - con riguardo ad ogni parte del fabbricato, come chiaramente prescritto, ad esempio, nell'art. 84, comma 1, D.P.R. 380/2001 (cfr., in particolare, sub lett. d) secondo cui le norme tecniche definiscono “il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni”).
La fedele rappresentazione dell'edificio sulle tavole allegate alle istanze per il rilascio dell'autorizzazione sismica, in quanto finalizzata a consentire la dovuta verifica da parte del competente Ufficio tecnico regionale, deve pertanto attenere non soltanto all'involucro esterno del manufatto ma anche alla sua conformazione interna, sicché devono certamente formare oggetto di corretta rappresentazione anche i locali del piano seminterrato.
Quanto al secondo profilo, la Corte ha ritenuto non illogica la sentenza della Corte d’Appello che aveva considerato dimostrata la consapevolezza del professionista circa l’esistenza dei locali del seminterrato al momento della presentazione della certificazione. Peraltro, secondo i giudici, egli aveva comunque l’obbligo di accertare in quel momento lo stato dei luoghi cui la stessa si riferiva.
La doglianza risultava inoltre generica, non essendo spiegato per quale ragione l'indicazione che egli avrebbe dato ai proprietari di "tamponare" i locali abusivi - vale a dire di erigere una parete che nascondesse gli stessi - avrebbe dovuto esimerlo dal dare comunque corretta rappresentazione di tutto quanto edificato (visibile o meno).