Autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una piscina | Bollettino di Legislazione Tecnica
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05/07/2023

Autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una piscina

Secondo il Consiglio di Stato, la realizzazione di una piscina in zona vincolata costituisce un intervento di nuova costruzione che necessita del previo rilascio del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica.

FATTISPECIE - Il Consiglio di Stato si è pronunciato nell’ambito di una fattispecie in cui si contestava il parere sfavorevole della Soprintendenza alla realizzazione di una piscina fuori terra, da installare su un terreno pertinenziale di un fabbricato in zona costiera. 

TITOLI NECESSARI - In proposito C. Stato 13/06/2023, n. 5807 ha ribadito che, in via generale, la realizzazione di una piscina, interrata o fuori terra, realizzata in zona vincolata integra un intervento di nuova costruzione in quanto volumetricamente rilevante, che necessita del previo rilascio del permesso di costruire nonché dell’autorizzazione paesaggistica.
In particolare, quanto all’autorizzazione paesaggistica, l’ordinamento rimette all’autorità competente un giudizio di merito che, mediante una visione di insieme che metta in risalto il collegamento funzionale dell’intervento in contestazione con il contesto ambientale, verifichi l’impatto sul paesaggio circostante dell’attività edificatoria posta in essere alla luce del grado di protezione accordato al bene tutelato.

NOZIONE DI VOLUME AI FINI PAESAGGISTICI - Ciò posto, secondo i giudici, la piscina (nel caso di specie di mt 4,20 x mt 8,70) aveva determinato la creazione di volume, ovvero l’aumento di quelli già realizzati, questo perché la nozione di volume utile (come anche di superficie utile) deve essere interpretata (alla luce della Circ. Min. Beni e Att. Culturali 26/06/2009, n. 33, nonché della prevalente giurisprudenza amministrativa) nel senso di qualsiasi opera edilizia calpestabile e/o che può essere sfruttata per qualunque uso, atteso che il concetto di utilità ha un significato differente nella normativa in materia di tutela del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia.
In questa accezione, il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova opera comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume, sia esso interrato o meno.
In sostanza, la piscina (interrata o fuori terra) sviluppa volume e, come tale, essa assume rilievo paesaggistico scontando la necessità del previo giudizio di compatibilità paesaggistica.

DISCREZIONALITÀ DELLA SOPRINTENDENZA - Il Consiglio di Stato ha inoltre spiegato che la Soprintendenza esercita un potere di cogestione del vincolo paesaggistico, esprimendo un giudizio connotato da ampia discrezionalità tecnica che, una volta superato (come nel caso in esame) la soglia di controllo di ragionevolezza tecnica, implica ampi margini di opinabilità quanto a scelta effettuata, dinanzi alla quale il sindacato del giudice si deve arrestare.

STATO LEGITTIMO DELL’IMMOBILE - Infine è stato precisato che, in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, si deve tener conto dei soli profili paesaggistici ed ambientali e in quella sede non può verificarsi anche il c.d. “stato legittimo” dell’immobile che diventa irrilevante nell’economia complessiva del contenuto del provvedimento.

Dalla redazione