L'Ordinanza prevede che:
- ai sensi dell'art. 226, comma 5 del D. Leg.vo 36/2023, e dell'art. 229, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023, a decorrere dal 01/07/2023 tutti i richiami al D. Leg.vo 50/2016 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del D. Leg.vo 36/2023 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- a decorrere dal 01/07/2023, restano valide le deroghe a disposizioni del D. Leg.vo 50/2016 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del D. Leg.vo 36/2023 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del D. Leg.vo 36/2023;
- nell’esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, e allo scopo di evitare soluzioni di continuità o ritardi nell’avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del D. Leg.vo 36/2023, è disposto che fino alla data del 31/12/2023 in deroga agli artt. 62 e 63 del D. Leg.vo 36/2023 medesimo, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta.