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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. P.C.M. 23/12/2024, n. 214
Ord. P.C.M. 23/12/2024, n. 214
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PremessaIl Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235, e prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto in particolare l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l’esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante “Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", in particolare l'articolo 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-octies all’articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024; Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, entrato in vigore il 1 aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1 luglio 2023; Considerato che, ai sensi dell’articolo 62, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, “1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. 2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate”; Considerato che, ai sensi dell’articolo 63, comma 1, del decreto legislati |
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Art. 1 - (Proroga regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti)1. Nell’esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, il regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti introdotto dall’articolo 2 dell’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, conferm |
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Art. 3 - (Entrata in vigore ed efficacia)1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente Ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell’articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua |
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